Art. 3. Limitatamente alle tipologie bianco, rosso e Torchiato di Fregona, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2 purche' esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini. Quanto previsto al comma precedente e' applicabile alla tipologia Refrontolo passito purche' le viti di vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2 del citato disciplinare di produzione non superino del 10% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione di detto vino. Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui ai precedenti comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura. Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvedera' a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate nei vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 agosto 1993 Il Ministro: DIANA