Art. 2. La liquidazione proseguira' secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione al commissario liquidatore a continuare, ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267, l'esercizio dell'impresa (esercizio provvisorio). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente. Roma, 4 agosto 1993 Il Ministro: DIANA