Art. 2.
  La liquidazione proseguira' secondo le ordinarie norme  in  vigore,
con  autorizzazione al commissario liquidatore a continuare, ai sensi
dell'art.  206  della  legge  16  marzo  1942,  n.  267,  l'esercizio
dell'impresa (esercizio provvisorio).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al
registro delle imprese territorialmente competente.
   Roma, 4 agosto 1993
                                                   Il Ministro: DIANA