Art. 2. 1. Il versamento dei diritti speciali di prelievo, nella misura definita dal precedente art. 1, e' dovuto da tutti i soggetti tenuti ad effettuare operazioni descritte all'art. 9, comma 1, del decreto- legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59. 2. Le modalita' di versamento saranno determinate con successivo decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 maggio 1993 Il Ministro dell'ambiente SPINI p. Il Ministro del tesoro COLONI Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1993 Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 68