Art. 2.
  1. Il versamento dei diritti speciali  di  prelievo,  nella  misura
definita  dal precedente art. 1, e' dovuto da tutti i soggetti tenuti
ad effettuare operazioni descritte all'art. 9, comma 1, del  decreto-
legge  12  gennaio  1993,  n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 marzo 1993, n. 59.
  2. Le modalita' di versamento saranno  determinate  con  successivo
decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 maggio 1993
                      Il Ministro dell'ambiente
                                SPINI
                      p. Il Ministro del tesoro
                               COLONI
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                DIANA
Registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1993
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 68