Art. 3. 1. Sulle Regioni grava un generale onere di vigilanza sulla attuazione degli interventi finanziati, sulla rispondenza delle attivita' poste in essere con quanto previsto nei progetti oggetto di finanziamento nonche' sulla loro specifica congruenza con gli obiettivi del programma ENVIREG. 2. Il Ministero dell'ambiente si riserva comunque la facolta' di effettuare in qualsiasi momento controlli sulle attivita' oggetto di finanziamento o di richiedere la documentazione certificativa relativa ai singoli interventi finanziari. 3. A tal fine i soggetti competenti e quelli esecutori metteranno a disposizione del Ministero dell'ambiente tutti i documenti giustificativi relativi alle spese effettuate.