Art. 3.
  1. Sulle  Regioni  grava  un  generale  onere  di  vigilanza  sulla
attuazione  degli  interventi  finanziati,  sulla  rispondenza  delle
attivita' poste in essere con quanto previsto nei progetti oggetto di
finanziamento  nonche'  sulla  loro  specifica  congruenza  con   gli
obiettivi del programma ENVIREG.
  2.  Il  Ministero  dell'ambiente si riserva comunque la facolta' di
effettuare in qualsiasi momento controlli sulle attivita' oggetto  di
finanziamento   o   di  richiedere  la  documentazione  certificativa
relativa ai singoli interventi finanziari.
  3. A tal fine i soggetti competenti e quelli esecutori metteranno a
disposizione  del   Ministero   dell'ambiente   tutti   i   documenti
giustificativi relativi alle spese effettuate.