Art. 4.
  1.  Le  regioni  trasmetteranno  al  Ministero  dell'ambiente   una
relazione  quadrimestrale  sullo stato di attuazione degli interventi
finanziati e sugli specifici risultati conseguiti in riferimento agli
obiettivi del programma ENVIREG.
  2. L'effettiva utilizzazione delle somme comunque  disponibili  per
la  realizzazione  delle singole opere inerenti il programma ENVIREG,
dovra' essere certificata alle regioni al Ministero dell'ambiente,  a
pena di decadenza, entro il 15 ottobre di ogni anno.
  3.  Le  attivita'  di  monitoraggio dello stato di attuazione degli
interventi  sono  effettuate  dalla  commissione  tecnico-scientifica
secondo   le  specifiche  che  saranno  successivamente  fornite  dal
Ministro  dell'ambiente.  I  risultati  di  tale  attivita'   saranno
comunicati al Ministro dell'ambiente che ne informera' il comitato di
sorveglianza istituito con decreto ministeriale n. 2031/GAB.
  4.  Qualsiasi  modifica  ai  progetti di cui all'allegato 1, dovra'
essere  approvata   dalla   Regione   e   comunicata   al   Ministero
dell'ambiente  ai  fini  delle relative autorizzazioni da rilasciarsi
entro  trenta  giorni,   dandone   comunicazione   al   Comitato   di
sorveglianza di cui al precedente comma.