Art. 4. 1. Le regioni trasmetteranno al Ministero dell'ambiente una relazione quadrimestrale sullo stato di attuazione degli interventi finanziati e sugli specifici risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi del programma ENVIREG. 2. L'effettiva utilizzazione delle somme comunque disponibili per la realizzazione delle singole opere inerenti il programma ENVIREG, dovra' essere certificata alle regioni al Ministero dell'ambiente, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre di ogni anno. 3. Le attivita' di monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi sono effettuate dalla commissione tecnico-scientifica secondo le specifiche che saranno successivamente fornite dal Ministro dell'ambiente. I risultati di tale attivita' saranno comunicati al Ministro dell'ambiente che ne informera' il comitato di sorveglianza istituito con decreto ministeriale n. 2031/GAB. 4. Qualsiasi modifica ai progetti di cui all'allegato 1, dovra' essere approvata dalla Regione e comunicata al Ministero dell'ambiente ai fini delle relative autorizzazioni da rilasciarsi entro trenta giorni, dandone comunicazione al Comitato di sorveglianza di cui al precedente comma.