Art. 2.
  I soggetti che intendono porre in commercio il proprio  prodotto  a
cominciare  da  quello  proveniente  dalla  vendemmia  1993,  con  la
denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" sono tenuti
ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati ai sensi e  per
gli  effetti  dell'art.  15  della  legge  10 febbraio 1992, n. 164 -
recante norme relative all'albo dei vigneti ed  alla  denuncia  delle
uve  -  entro  quarantacinque  giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto.