Art. 3.
  Limitatamente alla tipologia designabile con  il  solo  nome  della
denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" in deroga a
quanto  previsto  nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e
fino a tre anni a  partire  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio,
nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
i  vigneti  in  cui siano presenti viti di vitigni in percentuali di-
verse da quelle indicate nel sopra citato art.  2  purche'  esse  non
superino  del  15% il totale delle viti e dei vitigni previsti per la
produzione dei citati vini.
  Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di  cui  al
precedente  comma  saranno  cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad  apportare
a  detti  vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare la loro
composizione  alle  disposizioni  di  cui   all'art.   2   dell'unito
disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al  competente
ufficio  dell'assessorato  regionale  dell'agricoltura.  Il  predetto
ufficio,  compiuti  i  necessari accertamenti provvedera' a segnalare
alla locale camera di commercio le variazioni apportate  nei  vigneti
ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 agosto 1993
                                                   Il Ministro: DIANA