(all. 1 - art. 1)
           Disciplinare di produzione della denominazione
        di origine controllata dei vini "Contessa Entellina"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata  "Contessa  Entellina"  e'
riserva  ai  vini  bianchi  che  rispondono  alle  condizioni  ed  ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   I vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina"
devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti  vitigni  presenti  nei
vigneti, in ambito aziendale, nella proporzione appresso indicata:
    Ansonica non meno del 50%.
   La  restante percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente
o disgiuntamente, dai vitigni Catarratto  bianco  lucido,  Grecanico,
Chardonnay,  Muller  Thurgau  e  Sauvignon;  il Muller Thurgau, preso
singolarmente, non puo' superare il 5% del totale.
   I vini "Contessa Entellina", con la menzione di uno  dei  seguenti
vitigni:
    Grecanico;
    Chardonnay;
    Sauvignon,
devono   essere   ottenuti   da   uve   provenienti  da  vigneti  dai
corrispondenti vitigni.
   Possono concorrere altri vitigni, a bacca  bianca  non  aromatici,
raccomandati  o  autorizzati  per la provincia di Palermo, fino ad un
massimo del 15%.
                               Art. 3.
   Le uve destinate alla produzione  dei  vini  "Contessa  Entellina"
devono   provenire  da  vigneti  coltivati  all'interno  dei  confini
territoriali del comune di Contessa Entellina in provincia di Palermo
con l'esclusione dei fogli di mappa 1,  limitatamente  alla  contrada
Petraro, 33, 34, 36, 45, 46, 47.
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  "Contessa  Entellina"  devono  essere   quelle
tradizionali  della  zona,  cioe'  collinari,  e,  comunque,  atte  a
conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche  caratteristiche
di  qualita'.  Sono  pertanto  da  escludere  ai fini dell'iscrizione
all'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge n. 164/1992  i
terreni compatti formati da argille in quantita' superiore all'80%.
   Le forme di allevamento devono essere quelle generalmente usate, a
spalliera  semplice e/o alberello, escludendo la forma di allevamento
a tendone,  e  comunque  devono  essere  atte  a  non  modificare  le
caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
   La densita' di piante per ettaro non deve essere inferiore a 2.500
ceppi. Per i nuovi impianti la densita' non dovra' essere inferiore a
3.500 ceppi per ettaro.
   E'  vietata  ogni  pratica  di  forzatura; non e' considerata tale
l'irrigazione come  pratica  di  soccorso  effettuata  non  oltre  il
periodo dell'invaiatura.
   E'  consentito  usare esclusivamente uve provenienti da vigneti in
coltura specializzata.
   La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione  dei vini
"Contessa Entellina" e "Contessa Entellina" Grecanico non deve essere
superiore a q.li 120 per ettaro.
   Per i vini designati con la  menzione  dei  vitigni  Chardonnay  e
Sauvignon,  la  resa  in uva non deve essere superiore a q.li 100 per
ettaro.
   A detto limite, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa  dovra'  essere  riportata  attraverso un'accurata cernita delle
uve, purche'  la  produzione  non  superi  del  20%  i  limiti  sopra
indicati.
   La regione Sicilia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di  categoria  interessate,  di  anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto  conto  delle  condizioni  ambientali  di  coltivazione  e  di
mercato,  puo'  stabilire  un limite massimo di produzione di uva per
ettaro inferiore  a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare  di
produzione,    dandone    immediata    comunicazione   al   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini e alla  camera  di  commercio
industria artigianato e agricoltura competente per territorio.
   Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono assicurare al vino
"Contessa Entellina" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
del 10,5%; per quanto concerne i vini "Contessa Entellina"  designati
con  la  menzione  dei  vitigni,  il  titolo  alcolometrico  volumico
naturale minimo deve essere dell'11%.
                               Art. 5.
   Le  operazioni  di   vinificazione   debbono   essere   effettuate
all'interno  della  zona di produzione delimitata nel precedente art.
3.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle   situazioni   tradizionali,   e'
consentito  che  tali  operazioni siano effettuate nel territorio dei
comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata.
   Le  operazioni  di  imbottigliamento  dei   suddetti   vini   sono
consentite nel territorio della provincia di Palermo e delle province
limitrofe alla zona di produzione, Agrigento e Trapani.
   La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.
   E' consentito l'affinamento dei vini in botti di legno.
                               Art. 6.
   I vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di  produzione,
all'atto dell'immissione al consumo, debbono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
   "Contessa Entellina":
    colore: paglierino tenue, talvolta con riflessi verdognoli;
    odore: delicato, fruttato, caratteristico;
    sapore: secco, vivace, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Contessa Entellina" Grecanico:
    colore: paglierino tenue, talvolta con riflessi verdognoli;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: secco, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Contessa Entellina" Chardonnay:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Contessa Entellina" Sauvignon:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: caratteristico, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   E'   facolta'   del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste
modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi  all'acidita'
totale e all'estratto secco.
                               Art. 7.
   Nella  designazione di vini a denominazione di origine controllata
"Contessa  Entellina"  le  menzioni  di  vitigno   debbono   figurare
immediatamente al di sotto dell'indicazione "denominazione di origine
controllata" con caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi
di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.
   Nella  presentazione  e  designazione  dei vini a denominazione di
origine controllata "Contessa Entellina", con  o  senza  menzione  di
vitigno, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva
diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli
aggettivi   fine,  extra,  naturale,  scelto,  riserva,  selezionato,
superiore e simili.
   E' consentito l'uso di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi,   ragioni  sociali,  marchi  privati,  non  aventi  significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
   Le  indicazioni  tendenti  a  specificare   l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore   quali   "viticoltore",  "fattoria",  "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri termini  similari,  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.
   E'   consentito  altresi',  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni,  aree,
zone  e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui
il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste
dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
   I  vini  di  cui  all'art.  1  devono   riportare   in   etichetta
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
                               Art. 8.
   I  vini  "Contessa  Entellina",  con  o senza menzione di vitigno,
quando confezionati in recipienti fino  a  5  litri,  debbono  essere
immessi al consumo in recipienti esclusivamente di vetro.
   E' vietato l'uso del tappo a corona.
                               Art. 9.
   Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata  "Contessa
Entellina"  vini  che  non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito  a  norma
degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                DIANA