Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Contessa Entellina" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" e' riserva ai vini bianchi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni presenti nei vigneti, in ambito aziendale, nella proporzione appresso indicata: Ansonica non meno del 50%. La restante percentuale deve essere rappresentata, congiuntamente o disgiuntamente, dai vitigni Catarratto bianco lucido, Grecanico, Chardonnay, Muller Thurgau e Sauvignon; il Muller Thurgau, preso singolarmente, non puo' superare il 5% del totale. I vini "Contessa Entellina", con la menzione di uno dei seguenti vitigni: Grecanico; Chardonnay; Sauvignon, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere altri vitigni, a bacca bianca non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Palermo, fino ad un massimo del 15%. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini "Contessa Entellina" devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di Contessa Entellina in provincia di Palermo con l'esclusione dei fogli di mappa 1, limitatamente alla contrada Petraro, 33, 34, 36, 45, 46, 47. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Contessa Entellina" devono essere quelle tradizionali della zona, cioe' collinari, e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da escludere ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge n. 164/1992 i terreni compatti formati da argille in quantita' superiore all'80%. Le forme di allevamento devono essere quelle generalmente usate, a spalliera semplice e/o alberello, escludendo la forma di allevamento a tendone, e comunque devono essere atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati. La densita' di piante per ettaro non deve essere inferiore a 2.500 ceppi. Per i nuovi impianti la densita' non dovra' essere inferiore a 3.500 ceppi per ettaro. E' vietata ogni pratica di forzatura; non e' considerata tale l'irrigazione come pratica di soccorso effettuata non oltre il periodo dell'invaiatura. E' consentito usare esclusivamente uve provenienti da vigneti in coltura specializzata. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Contessa Entellina" e "Contessa Entellina" Grecanico non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro. Per i vini designati con la menzione dei vitigni Chardonnay e Sauvignon, la resa in uva non deve essere superiore a q.li 100 per ettaro. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione non superi del 20% i limiti sopra indicati. La regione Sicilia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione e di mercato, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e alla camera di commercio industria artigianato e agricoltura competente per territorio. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Contessa Entellina" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5%; per quanto concerne i vini "Contessa Entellina" designati con la menzione dei vitigni, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere dell'11%. Art. 5. Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi alla zona di produzione delimitata. Le operazioni di imbottigliamento dei suddetti vini sono consentite nel territorio della provincia di Palermo e delle province limitrofe alla zona di produzione, Agrigento e Trapani. La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 65%. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche. E' consentito l'affinamento dei vini in botti di legno. Art. 6. I vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, all'atto dell'immissione al consumo, debbono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Contessa Entellina": colore: paglierino tenue, talvolta con riflessi verdognoli; odore: delicato, fruttato, caratteristico; sapore: secco, vivace, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Contessa Entellina" Grecanico: colore: paglierino tenue, talvolta con riflessi verdognoli; odore: delicato, caratteristico; sapore: secco, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Contessa Entellina" Chardonnay: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Contessa Entellina" Sauvignon: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: caratteristico, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidita' totale e all'estratto secco. Art. 7. Nella designazione di vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" le menzioni di vitigno debbono figurare immediatamente al di sotto dell'indicazione "denominazione di origine controllata" con caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Contessa Entellina", con o senza menzione di vitigno, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi fine, extra, naturale, scelto, riserva, selezionato, superiore e simili. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia. E' consentito altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. I vini di cui all'art. 1 devono riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Art. 8. I vini "Contessa Entellina", con o senza menzione di vitigno, quando confezionati in recipienti fino a 5 litri, debbono essere immessi al consumo in recipienti esclusivamente di vetro. E' vietato l'uso del tappo a corona. Art. 9. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Contessa Entellina" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA