Art. 2.
  I soggetti  che  intendono  porre  in  commercio  a  partire  dalla
vendemmia   1993   i   vini  "Aglianico  del  Taburno"  e  "Taburno",
provenienti da vigneti non ancora iscritti, sono tenuti ad effettuare
la denuncia dei  rispettivi  terreni  vitati  all'apposito  albo  dei
vigneti  di  cui  all'art.  15  della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del  presente
decreto.