Art. 2. I soggetti che intendono porre in commercio a partire dalla vendemmia 1993 i vini "Aglianico del Taburno" e "Taburno", provenienti da vigneti non ancora iscritti, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati all'apposito albo dei vigneti di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.