Art. 3.
  Limitatamente alle tipologie dei vini  "Taburno"  novello,  bianco,
rosso  e spumante, in deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data  di
entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti,
a  titolo  transitorio,  all'apposito  albo  i  vigneti  in cui siano
presenti viti di vitigni in percentuali diverse  da  quelle  indicate
nel  sopra citato art. 2, purche' esse non superino del 15% il totale
delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.
  Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di  cui  al
precedente  comma  saranno  cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad  apportare
a  detti  vigneti  le  modifiche  necessarie  per  uniformare la loro
composizione  alle  disposizioni  di  cui   all'art.   2   dell'unito
disciplinare  di  produzione,  dandone  comunicazione  al  competente
ufficio dell'assessorato all'agricoltura della regione  Campania.  Il
predetto  ufficio,  compiuti  i necessari accertamenti, provvedera' a
segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate nei
vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 2 agosto 1993
                                                   Il Ministro: DIANA