(all. 1 - art. 1)
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
            dei vini "Aglianico del Taburno" e "Taburno"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Aglianico del Taburno" e'
riservata ai vini  Aglianico  rosso  e  rosato  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
   La denominazione di origine controllata "Taburno" e' riservata  ai
vini  novello,  bianco,  rosso,  Falanghina,  Greco,  Coda  di volpe,
Piedirosso e spumante che rispondono alle condizioni ed ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   I  vini "Aglianico del Taburno" e "Taburno" devono essere ottenuti
dalle uve provenienti da vigneti  aventi,  in  ambito  aziendale,  la
seguente rispettiva composizione ampelografica:
   "Aglianico del Taburno" rosso e rosato:
    Aglianico, minimo 85%;
    altri  vitigni  a  bacca  nera,  non  aromatici,  raccomandati  o
autorizzati per la provincia di Benevento, fino  ad  un  massimo  del
15%.
   "Taburno" novello:
    Aglianico, minimo 85%;
    altri  vitigni  a  bacca  nera,  non  aromatici,  raccomandati  o
autorizzati per la provincia di Benevento, fino  ad  un  massimo  del
15%.
   "Taburno" bianco:
    Trebbiano toscano, dal 40 al 50%;
    Falanghina, dal 30 al 40%;
    altri  vitigni  a  bacca bianca raccomandati o autorizzati per la
provincia di Benevento, fino ad un massimo del 30%.
   "Taburno" rosso:
    Sangiovese, dal 40 al 50%;
    Aglianico, dal 30 al 40%;
    altri  vitigni  a  bacca  nera,  non  aromatici,  raccomandati  o
autorizzati  per  la  provincia  di Benevento, fino ad un massimo del
30%.
   "Taburno" Falanghina:
    Falanghina, minimo 85%;
    altri vitigni a  bacca  bianca,  non  aromatici,  raccomandati  o
autorizzati  per  la  provincia  di Benevento, fino ad un massimo del
15%.
   "Taburno" Greco:
    Greco bianco, minimo 85%;
    altri vitigni a  bacca  bianca,  non  aromatici,  raccomandati  o
autorizzati  per  la  provincia  di Benevento, fino ad un massimo del
15%.
   "Taburno" Coda di volpe:
    Coda di volpe, minimo 85%;
    altri vitigni a  bacca  bianca,  non  aromatici,  raccomandati  o
autorizzati  per  la  provincia  di Benevento, fino ad un massimo del
15%.
   "Taburno" Piedirosso:
    Piedirosso, minimo 85%;
    altri  vitigni  a  bacca  rossa,  non  aromatici,  raccomandati o
autorizzati per la provincia di Benevento, fino al massimo del 15%.
   "Taburno" spumante:
    Coda di volpe e Falanghina, congiuntamente o disgiuntamente,  dal
60 al 70%;
    altri  vitigni  a  bacca bianca e nera raccomandati o autorizzati
per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 40%.
                               Art. 3.
   Le uve destinate alla produzione dei vini "Aglianico del  Taburno"
e  "Taburno"  devono  essere  prodotte  nella  zona di produzione che
comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di  Apollosa,
Bonea,   Campoli   del   Monte   Taburno,   Castelpoto,   Foglianise,
Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in  parte  il  territorio
dei  comuni  di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Gaudio, tutti in
provincia di Benevento.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
    partendo dal confine  tra  i  comuni  di  Apollosa  e  Benevento,
segnatamente  al  km.  256  della  via  Appia,  ss. n. 7, la linea di
delimitazione  segue  verso  nord  il  torrente  Serretelle  fino  ad
incrociare  il  fiume  Calore.  Segue questo per due chilometri circa
fino ad incontrare la linea ferroviaria Benevento-Caserta, seguendola
verso est fino ad incrociare la ss n.  88  dei  due  Principati,  che
percorre  fino  al confine del comune di Torrecuso a quota 248. Segue
questo confine deviando ancora ad est al km. 80 della stessa  ss.  n.
88  e  prosegue  sempre  lungo il confine comunale verso ovest, quasi
sempre sulla direttrice, fino ad incontrare il confine del comune  di
Ponte.  Segue detto confine comunale quindi quello di Paupisi fino ad
incontrare quello di Torrecuso a quota 720. Segue per un breve tratto
il confine comunale di Torrecuso  fino  ad  arrivare  alla  localita'
Monte  San  Michele nel comune di Foglianise. Lungo lo stesso confine
si arriva, poi, al torrente S. Menna, risalendo lo stesso  fino  alla
localita'  Madonna  degli  Angeli  a  quota 582, per un tratto di tre
chilometri confinante con il comune di  Vitulano.  In  localita'  San
Giuseppe la delimitazione prosegue lungo la strada che collega casale
Fuschi  di  Sotto,  casale Resi e casale Tammari, svoltando verso sud
all'altezza di Fontana Reale e segue il torrente del Palillo fino  ad
incrociare  il  confine del comune di Cautano. Scendendo ancora verso
sud attraversa la strada provinciale Vitulanese 1›  tronco,  a  quota
291,  si  immette nel torrente Ienca e, proseguendo ancora, arriva ad
incrociare la strada comunale  Luciarco  a  quota  282.  Segue  detta
strada  per  un  tratto  di circa 10 chilometri fino ad incrociare il
confine del comune di Campoli del  Monte  Taburno  all'altezza  della
strada provinciale Vitulanese a quota 423. Arrivati a questo punto la
linea  di delimitazione prosegue lungo i confini di Campoli del Monte
Taburno fino a quota 502 per immettersi  poi  sulla  strada  comunale
Cesine  del  comune di Tocco Caudio, che viene percorsa per un tratto
fino ad incrociare la strada provinciale Friuni, dello stesso comune.
Seguendo la strada provinciale Friuni, si scende verso  sud  fino  ad
immettersi  nel  torrente  Castagnola  e,  proseguendo,  si arriva ad
incrociare la strada comunale Casino-Friuni a quota  559.  Da  questo
punto  si scende e, percorrendo sempre il confine comunale di Campoli
del Monte Taburno si arriva ad  incrociare  il  confine  comunale  di
Montesarchio in prossimita' della localita' Sperata. Seguendo il con-
fine  comunale  di  Montesarchio  si  incrocia  quello  di  Bonea  in
localita' Sorgente Rivullo. Da questo punto la linea di delimitazione
segue il confine comunale di Bonea fino ad incrociare di nuovo quello
di Montesarchio alla quota 269 nei pressi della ss. n.  7.  Segue  il
confine  comunale  di  Montesarchio  fino ad incontrare, in localita'
Tufara Valle, quello di Apollosa che  segue  fino  ad  incrociare  il
punto di partenza.
   A tale delimitazione devesi aggiungere una piccola area distaccata
appartenente al comune di Tocco Caudio e cosi' delimitata:
    partendo  dal cimitero di Tocco Caudio e procedendo verso nord si
giunge alla contrada Sala e,  seguendo  il  confine  verso  est,  che
delimita  i  comuni  di Cautano e Tocco Caudio, si arriva alla strada
comunale Maione, percorrendola fino al torrente Tassi. Detto torrente
viene percorso fino alla chiesa di San Cosimo a  quota  752  dove  la
delimitazione  prosegue  verso  ovest  fino ad incrociare il torrente
Ienca percorrendolo fino al cimitero, punto da cui si era partiti.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei vini a denominazione di origine controllata di cui al
precedente art. 1 devono essere  quelle  tradizionali  della  zona  e
comunque  atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
   Sono pertanto da  considerarsi  idonei  esclusivamente  i  vigneti
impiantati  su  terreni  collinari  e  pedecollinari con orientamento
adatto. Sono esclusi i vigneti di fondovalle e quelli messi a  dimora
su terreni particolarmente umidi.
   I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e  comunque  atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
   E' escluso l'allevamento a tendone.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La   resa  massima  di  uva  per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata ammessa alla produzione dei vini di cui  al  precedente
art. 1 non deve essere superiore, rispettivamente, a quintali 100 per
i  vini  "Aglianico  del  Taburno" rosso e rosato, "Taburno" novello,
rosso, Greco e Piedirosso ed a quintali  120  per  i  vini  "Taburno"
bianco, Falanghina, Coda di volpe e spumante.
   Ferme  restando  le rese massime stabilite al comma precedente, le
rese  per  ettaro  in  coltura  promiscua  devono  essere  calcolate,
rispetto   a   quella   specializzata,  in  rapporto  alla  effettiva
superficie coperta dalla vite.
   A detti limiti, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  la
resa  di  uva  dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita
delle uve, purche' la produzione totale non superi del 20%  i  limiti
medesimi.
   La  regione  Campania, con proprio decreto, di anno in anno, prima
della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria  interessate,
puo'  stabilire  un  limite  massimo  di produzione di uva per ettaro
avente diritto alla  denominazione  di  origine  inferiore  a  quello
fissato  nel  presente  disciplinare  di produzione dandone immediata
comunicazione al  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  al
comitato  nazionale  per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini ed alla camera di commercio di Benevento.
   I  rimanenti  quantitativi,  fino  al  raggiungimento  del  limite
massimo previsto dal sesto comma del presente articolo, saranno presi
in carico per la produzione di vino da tavola.
   Per i vini "Aglianico del Taburno"  rosso  e  rosato  e  "Taburno"
novello,  le  uve  destinate  alla vinificazione devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11%.  Per  i  vini
"Taburno"   bianco,   rosso,  Falanghina,  Greco,  Coda  di  volpe  e
Piedirosso  le  stesse  devono  assicurare  un  titolo  alcolometrico
volumico  naturale minimo del 10,5%, mentre per il "Taburno" spumante
devono assicurare il 10%.
   Per il vino "Aglianico del Taburno" rosso, qualificabile  riserva,
le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5%.
   Ai fini della vinificazione della tipologia  del  vino  "Aglianico
del  Taburno"  rosso riserva le relative uve devono essere oggetto di
specifica denuncia annuale e sui relativi registri  di  cantina  deve
essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime.
                               Art. 5.
   Le  operazioni  di vinificazione, di invecchiamento ed affinamento
obbligatori, di presa di spuma e di  imbottigliamento  devono  essere
effettuate  all'interno  del  territorio amministrativo dei comuni di
cui al precedente art. 3, anche se solo in parte compresi nella  zona
di produzione delle uve.
   Tuttavia,  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  su
conforme  parere  della  regione  Campania  e  sentito  il   comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, puo'
autorizzare  dette  operazioni anche al di fuori della zona di cui al
comma precedente, purche' all'interno della provincia di Benevento  e
quando  sia  dimostrato che la vinificazione di uve provenienti dalla
zona di produzione stessa sia stata effettuata tradizionalmente  gia'
prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
   Nella  vinificazione  sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti  e  comunque  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro
peculiari caratteristiche qualitative.
   La  resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%
per i vini "Aglianico del Taburno" rosso, "Taburno" novello,  bianco,
rosso, Falanghina, Coda di volpe, Piedirosso e spumante ed al 65% per
i vini "Aglianico del Taburno" rosato e "Taburno" Greco.
   Il  vino  "Aglianico  del  Taburno" rosso prima dell'immissione al
consumo deve  essere  sottoposto  ad  un  periodo  di  invecchiamento
obbligatorio  di  due  anni  a  far data dal 1› novembre dell'anno di
raccolta delle uve.
   Il  vino  "Aglianico  del  Taburno"  rosso  riserva  deve   essere
sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre
anni,  di  cui  almeno  sei  mesi  in  botti  di  legno e sei mesi in
bottiglia, a decorrere dal 1› novembre dell'anno di produzione  delle
uve.
   Il  vino "Aglianico del Taburno" rosato non puo' essere immesso al
consumo prima del  1›  marzo  dell'anno  successivo  a  quello  della
vendemmia.
   Il   vino   "Taburno"   novello   deve  essere  ottenuto  mediante
macerazione carbonica delle uve per almeno il 70% di quelle destinate
alla produzione dello stesso.
                               Art. 6.
   I  vini  di  cui  all'art.  1  all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
   "Aglianico del Taburno" rosso:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con
l'invecchiamento;
    odore: caratteristico, gradevole, persistente;
    sapore: asciutto, leggermente tannico che tende al vellutato  con
l'invecchiamento;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 19 per mille.
   "Aglianico del Taburno" rosato:
    colore: rosa piu' o meno intenso;
    odore: delicato, fresco, fruttato;
    sapore: fresco, leggermente morbido;
    titolo alclometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   "Taburno" novello:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, fruttato, vinoso;
    sapore: rotondo, poco tannico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   "Taburno" bianco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, gradevole, caratteristico;
    sapore: asciutto, fresco;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Taburno" rosso:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, netto;
    sapore: asciutto, pieno;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Taburno" Falanghina:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: tipico, caratteristico;
    sapore: asciutto, intenso, caratteristico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Taburno" Greco:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico, gradevole;
    sapore: secco, fresco, tipico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 mille.
   "Taburno" Coda di volpe:
    colore: paglierino piu' o meno intenso;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: asciutto, pieno, tipico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 4,5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   "Taburno" Piedirosso:
    colore: rosso rubino brillante piu' o meno intenso;
    odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
    sapore: fruttato, asciutto,;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 18 per mille.
   "Taburno" spumante:
    spuma: fine e persistente;
    colore: paglierino piu' o meno inenso;
    odore: fine, leggero, fruttato;
    sapore: persistente, secco, elegante;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 15 per mille.
   E'   facolta'   del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste
modificare con proprio decreto i limiti  minimi  sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
   Il  vino  "Aglianico  del  Taburno" rosso riserva, ottenuto da uve
aventi le caratteristiche di cui al precedente art.  4  e  sottoposto
all'invecchiamento  ed  affinamento  obbligatori di cui al precedente
art. 5, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un  titolo
alcolometrico volumico totale minimo del 12%.
                               Art. 7.
   Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata
"Taburno"  il  nome  del  vitigno,  ove  previsto,  deve  figurare in
etichetta  in  caratteri  di  dimensioni  non  superiori   a   quelli
utilizzati per indicare la denominazione d'origine.
   Nella   designazione   del  vino  "Aglianico  del  Taburno"  rosso
"riserva", tale specificazione aggiuntiva deve figurare in  etichetta
al  di  sotto della dicitura denominazione di origine controllata, in
caratteri di dimensioni non superiori  a  quelli  utilizzati  per  la
denominazione   "Aglianico  del  Taburno"  della  stessa  evidenza  e
riportati sulla medesima base colorimetrica.
   Alle denominazioni di cui all'art.  1  e'  vietata  l'aggiunta  di
qualsiasi  qualificazione  diversa  da  quelle  previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, superiore, vecchio e simili.
   E'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi   privati,   purche'   non   abbiano
significato  laudativo  e  non  siano  tali  da  trarre in inganno il
consumatore.
   Le  indicazioni  tendenti  a  specificare   l'attivita'   agricola
dell'imbottigliatore   quali   "viticoltore",  "fattoria",  "tenuta",
"podere", "cascina" ed altri  termini  similari  sono  consentite  in
osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia.
   E'   altresi'   consentito  l'uso  di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche  aggiuntive  che   facciano   riferimento   a   unita'
amministrative,   frazioni,   aree,  zone  e  localita'  dalle  quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato  e'
stato  ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22
aprile 1992.
   Nella designazione e presentazione dei  vini  a  denominazione  di
origine  controllata  "Aglianico del Taburno" e "Taburno" deve sempre
figurare l'annata di produzione delle uve; tuttavia tale  indicazione
e' facoltativa per il vino "Taburno" spumante.
                               Art. 8.
   Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con le denominazioni di origine controllata "Aglianico
del Taburno" e "Taburno" vini che non rispondono alle  condizioni  ed
ai  requisiti  stabiliti  dal  presente disciplinare di produzione e'
punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio
1992, n. 164.
            Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
                                DIANA