Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Aglianico del Taburno" e "Taburno" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Aglianico del Taburno" e' riservata ai vini Aglianico rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. La denominazione di origine controllata "Taburno" e' riservata ai vini novello, bianco, rosso, Falanghina, Greco, Coda di volpe, Piedirosso e spumante che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. I vini "Aglianico del Taburno" e "Taburno" devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente rispettiva composizione ampelografica: "Aglianico del Taburno" rosso e rosato: Aglianico, minimo 85%; altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%. "Taburno" novello: Aglianico, minimo 85%; altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%. "Taburno" bianco: Trebbiano toscano, dal 40 al 50%; Falanghina, dal 30 al 40%; altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 30%. "Taburno" rosso: Sangiovese, dal 40 al 50%; Aglianico, dal 30 al 40%; altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 30%. "Taburno" Falanghina: Falanghina, minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%. "Taburno" Greco: Greco bianco, minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%. "Taburno" Coda di volpe: Coda di volpe, minimo 85%; altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 15%. "Taburno" Piedirosso: Piedirosso, minimo 85%; altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino al massimo del 15%. "Taburno" spumante: Coda di volpe e Falanghina, congiuntamente o disgiuntamente, dal 60 al 70%; altri vitigni a bacca bianca e nera raccomandati o autorizzati per la provincia di Benevento, fino ad un massimo del 40%. Art. 3. Le uve destinate alla produzione dei vini "Aglianico del Taburno" e "Taburno" devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso e Ponte ed in parte il territorio dei comuni di Benevento, Cautano, Vitulano e Tocco Gaudio, tutti in provincia di Benevento. Tale zona e' cosi' delimitata: partendo dal confine tra i comuni di Apollosa e Benevento, segnatamente al km. 256 della via Appia, ss. n. 7, la linea di delimitazione segue verso nord il torrente Serretelle fino ad incrociare il fiume Calore. Segue questo per due chilometri circa fino ad incontrare la linea ferroviaria Benevento-Caserta, seguendola verso est fino ad incrociare la ss n. 88 dei due Principati, che percorre fino al confine del comune di Torrecuso a quota 248. Segue questo confine deviando ancora ad est al km. 80 della stessa ss. n. 88 e prosegue sempre lungo il confine comunale verso ovest, quasi sempre sulla direttrice, fino ad incontrare il confine del comune di Ponte. Segue detto confine comunale quindi quello di Paupisi fino ad incontrare quello di Torrecuso a quota 720. Segue per un breve tratto il confine comunale di Torrecuso fino ad arrivare alla localita' Monte San Michele nel comune di Foglianise. Lungo lo stesso confine si arriva, poi, al torrente S. Menna, risalendo lo stesso fino alla localita' Madonna degli Angeli a quota 582, per un tratto di tre chilometri confinante con il comune di Vitulano. In localita' San Giuseppe la delimitazione prosegue lungo la strada che collega casale Fuschi di Sotto, casale Resi e casale Tammari, svoltando verso sud all'altezza di Fontana Reale e segue il torrente del Palillo fino ad incrociare il confine del comune di Cautano. Scendendo ancora verso sud attraversa la strada provinciale Vitulanese 1 tronco, a quota 291, si immette nel torrente Ienca e, proseguendo ancora, arriva ad incrociare la strada comunale Luciarco a quota 282. Segue detta strada per un tratto di circa 10 chilometri fino ad incrociare il confine del comune di Campoli del Monte Taburno all'altezza della strada provinciale Vitulanese a quota 423. Arrivati a questo punto la linea di delimitazione prosegue lungo i confini di Campoli del Monte Taburno fino a quota 502 per immettersi poi sulla strada comunale Cesine del comune di Tocco Caudio, che viene percorsa per un tratto fino ad incrociare la strada provinciale Friuni, dello stesso comune. Seguendo la strada provinciale Friuni, si scende verso sud fino ad immettersi nel torrente Castagnola e, proseguendo, si arriva ad incrociare la strada comunale Casino-Friuni a quota 559. Da questo punto si scende e, percorrendo sempre il confine comunale di Campoli del Monte Taburno si arriva ad incrociare il confine comunale di Montesarchio in prossimita' della localita' Sperata. Seguendo il con- fine comunale di Montesarchio si incrocia quello di Bonea in localita' Sorgente Rivullo. Da questo punto la linea di delimitazione segue il confine comunale di Bonea fino ad incrociare di nuovo quello di Montesarchio alla quota 269 nei pressi della ss. n. 7. Segue il confine comunale di Montesarchio fino ad incontrare, in localita' Tufara Valle, quello di Apollosa che segue fino ad incrociare il punto di partenza. A tale delimitazione devesi aggiungere una piccola area distaccata appartenente al comune di Tocco Caudio e cosi' delimitata: partendo dal cimitero di Tocco Caudio e procedendo verso nord si giunge alla contrada Sala e, seguendo il confine verso est, che delimita i comuni di Cautano e Tocco Caudio, si arriva alla strada comunale Maione, percorrendola fino al torrente Tassi. Detto torrente viene percorso fino alla chiesa di San Cosimo a quota 752 dove la delimitazione prosegue verso ovest fino ad incrociare il torrente Ienca percorrendolo fino al cimitero, punto da cui si era partiti. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui al precedente art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei esclusivamente i vigneti impiantati su terreni collinari e pedecollinari con orientamento adatto. Sono esclusi i vigneti di fondovalle e quelli messi a dimora su terreni particolarmente umidi. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' escluso l'allevamento a tendone. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata ammessa alla produzione dei vini di cui al precedente art. 1 non deve essere superiore, rispettivamente, a quintali 100 per i vini "Aglianico del Taburno" rosso e rosato, "Taburno" novello, rosso, Greco e Piedirosso ed a quintali 120 per i vini "Taburno" bianco, Falanghina, Coda di volpe e spumante. Ferme restando le rese massime stabilite al comma precedente, le rese per ettaro in coltura promiscua devono essere calcolate, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa di uva dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione totale non superi del 20% i limiti medesimi. La regione Campania, con proprio decreto, di anno in anno, prima della vendemmia, sentite le organizzazioni di categoria interessate, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro avente diritto alla denominazione di origine inferiore a quello fissato nel presente disciplinare di produzione dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini ed alla camera di commercio di Benevento. I rimanenti quantitativi, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal sesto comma del presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino da tavola. Per i vini "Aglianico del Taburno" rosso e rosato e "Taburno" novello, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11%. Per i vini "Taburno" bianco, rosso, Falanghina, Greco, Coda di volpe e Piedirosso le stesse devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5%, mentre per il "Taburno" spumante devono assicurare il 10%. Per il vino "Aglianico del Taburno" rosso, qualificabile riserva, le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,5%. Ai fini della vinificazione della tipologia del vino "Aglianico del Taburno" rosso riserva le relative uve devono essere oggetto di specifica denuncia annuale e sui relativi registri di cantina deve essere espressamente indicata la destinazione delle uve medesime. Art. 5. Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento ed affinamento obbligatori, di presa di spuma e di imbottigliamento devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo dei comuni di cui al precedente art. 3, anche se solo in parte compresi nella zona di produzione delle uve. Tuttavia, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su conforme parere della regione Campania e sentito il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, puo' autorizzare dette operazioni anche al di fuori della zona di cui al comma precedente, purche' all'interno della provincia di Benevento e quando sia dimostrato che la vinificazione di uve provenienti dalla zona di produzione stessa sia stata effettuata tradizionalmente gia' prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche qualitative. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini "Aglianico del Taburno" rosso, "Taburno" novello, bianco, rosso, Falanghina, Coda di volpe, Piedirosso e spumante ed al 65% per i vini "Aglianico del Taburno" rosato e "Taburno" Greco. Il vino "Aglianico del Taburno" rosso prima dell'immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di due anni a far data dal 1 novembre dell'anno di raccolta delle uve. Il vino "Aglianico del Taburno" rosso riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno e sei mesi in bottiglia, a decorrere dal 1 novembre dell'anno di produzione delle uve. Il vino "Aglianico del Taburno" rosato non puo' essere immesso al consumo prima del 1 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia. Il vino "Taburno" novello deve essere ottenuto mediante macerazione carbonica delle uve per almeno il 70% di quelle destinate alla produzione dello stesso. Art. 6. I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Aglianico del Taburno" rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento; odore: caratteristico, gradevole, persistente; sapore: asciutto, leggermente tannico che tende al vellutato con l'invecchiamento; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille. "Aglianico del Taburno" rosato: colore: rosa piu' o meno intenso; odore: delicato, fresco, fruttato; sapore: fresco, leggermente morbido; titolo alclometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. "Taburno" novello: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, fruttato, vinoso; sapore: rotondo, poco tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. "Taburno" bianco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Taburno" rosso: colore: rosso rubino piu' o meno intenso; odore: vinoso, netto; sapore: asciutto, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Taburno" Falanghina: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: tipico, caratteristico; sapore: asciutto, intenso, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Taburno" Greco: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: caratteristico, gradevole; sapore: secco, fresco, tipico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 mille. "Taburno" Coda di volpe: colore: paglierino piu' o meno intenso; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, tipico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. "Taburno" Piedirosso: colore: rosso rubino brillante piu' o meno intenso; odore: vinoso, gradevole, caratteristico; sapore: fruttato, asciutto,; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 18 per mille. "Taburno" spumante: spuma: fine e persistente; colore: paglierino piu' o meno inenso; odore: fine, leggero, fruttato; sapore: persistente, secco, elegante; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 15 per mille. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Il vino "Aglianico del Taburno" rosso riserva, ottenuto da uve aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 4 e sottoposto all'invecchiamento ed affinamento obbligatori di cui al precedente art. 5, all'atto dell'immissione al consumo deve possedere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%. Art. 7. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Taburno" il nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione d'origine. Nella designazione del vino "Aglianico del Taburno" rosso "riserva", tale specificazione aggiuntiva deve figurare in etichetta al di sotto della dicitura denominazione di origine controllata, in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione "Aglianico del Taburno" della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica. Alle denominazioni di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore, vecchio e simili. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "tenuta", "podere", "cascina" ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni C.E.E. e nazionali in materia. E' altresi' consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Aglianico del Taburno" e "Taburno" deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve; tuttavia tale indicazione e' facoltativa per il vino "Taburno" spumante. Art. 8. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con le denominazioni di origine controllata "Aglianico del Taburno" e "Taburno" vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione e' punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste DIANA