Art. 2. 1. Alle obbligazioni e titoli similari emessi dalle societa' per azioni derivanti dalle trasformazioni previste dal capo III del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (a), si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie emessi dalle societa' per azioni con azioni quotate in borsa. 2. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1 dicembre 1981, n. 692 (b), continua ad applicarsi alle societa' per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1. (( 3. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano )) (( l'economia nazionale, le societa' derivanti dalle )) (( trasformazioni di cui al comma 1 possono essere autorizzate, )) (( con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere )) (( obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale )) (( sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma )) (( 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con )) (( modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (a) , )) (( come modificato dall'articolo 1 del presente decreto. )) 4. La disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile (c) si applica, nei confronti dello Stato, anche per le obbligazioni, delle societa' per azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse. (( 5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, )) (( n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto )) (( 1992, n. 359 (a) , dopo le parole: "Fermo restando quanto )) (( previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 (d) , " sono )) (( inserite le seguenti: "previa comunicazione da inviare alle )) (( Camere con un anticipo di almeno quindici giorni,"; e sono )) (( aggiunte, in fine, le parole: "A tutte le predette societa' per )) (( azioni, nonche' a quelle di cui all'articolo 15, comma 1 (a) )) (( , si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, )) (( della legge 30 luglio 1990, n. 218 (d)". )) 6. Ai fini della identificazione del limite alla emissione di obbligazioni, come rideterminato dal comma 3, non si tiene conto delle obbligazioni garantite dallo Stato o con rimborso a carico dello Stato medesimo, emesse dagli enti pubblici esistenti prima della trasformazione operata dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 (a). (( 6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, )) (( valutato in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede )) (( mediante corrispondente aumento dei trasferimenti di bilancio )) (( all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le )) (( autorizzazioni di spesa recate dai capitoli della categoria XII )) (( del bilancio dello Stato, relative ai trasferimenti in conto )) (( capitale alle imprese, sono ridotte, a decorrere dall'esercizio )) (( 1994, di complessive lire 200 miliardi in termini di competenza )) (( e di cassa. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti, )) (( sentiti i Ministri competenti, entro quindici giorni dalla data )) (( di entrata in vigore della legge di conversione del presente )) (( decreto, ad individuare i capitoli sui quali effettuare le )) (( necessarie riduzioni ed il relativo ammontare. )) ______________ (a) Il capo III del D.L. n. 333/1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), articoli 14 - 20, reca norme sulla trasformazione di enti pubblici in societa' per azioni. Per il testo dell'art. 15 di detto decreto si veda la nota (a) all'art. 1. Il testo dell'art. 18 del medesimo decreto, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 18. - 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218 (v. successiva nota (d), n.d.r. ), previa comunicazione da inviare alle Camere con un anticipo di almeno quindici giorni, il CIPE potra' deliberare la trasformazione in societa' per azioni di enti pubblici economici, qualunque sia il loro settore di attivita'. La deliberazione del CIPE produce i medesimi effetti di cui al presente decreto. A tutte le predette societa' per azioni, nonche' a quelle di cui all'art. 15, comma 1, si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 (v. successiva nota (d) , n.d.r. )". (b) Il testo dell'art. 5 della legge n. 692/1981 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalita' relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonche' di adeguamento della misura dei canoni demaniali) e' il seguente: "Art. 5. - L'autorizzazione al pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa per contanti su titoli e valori, prevista dall'art. 2- bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, puo' essere concessa anche agli enti pubblici economici. La modalita', alla cui osservanza l'autorizzazione e' condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro". Con D.M. 30 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 7 gennaio 1983, sono state dettate le modalita' di attuazione dell'articolo di cui sopra. (c) Si trascrive il testo dell'art. 2362 del codice civile: "Art. 2362 (Unico azionista). - In caso di insolvenza della societa', per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente". (d) La legge n. 218/1990 reca disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico. Il comma 2 dell'art. 3 di detta legge cosi' recita: "Per i medesimi dipendenti (si riferisce ai dipendenti delle societa' per azioni operanti nel settore del credito sorte dalla trasformazione o da fusioni di enti creditizi, n.d.r. ) sono fatti salvi i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza".