Art. 2.
  1. Alle obbligazioni e titoli similari emessi  dalle  societa'  per
azioni  derivanti  dalle  trasformazioni  previste  dal  capo III del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  8  agosto  1992,  n.  359  (a),  si  applica  lo stesso
trattamento fiscale previsto per i titoli della stessa specie  emessi
dalle societa' per azioni con azioni quotate in borsa.
  2.  La  disposizione  di cui all'articolo 5 della legge 1  dicembre
1981, n. 692 (b), continua ad applicarsi  alle  societa'  per  azioni
derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 1.
(( 3. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano         ))
(( l'economia nazionale, le societa' derivanti dalle               ))
(( trasformazioni di cui al comma 1 possono essere autorizzate,    ))
(( con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere       ))
(( obbligazioni per somme non eccedenti l'ammontare del capitale   ))
(( sociale e della speciale riserva di cui all'articolo 15, comma  ))
(( 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con    ))
(( modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359    (a) ,       ))
(( come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.           ))
  4.  La  disposizione di cui all'articolo 2362 del codice civile (c)
si applica, nei confronti dello Stato,  anche  per  le  obbligazioni,
delle  societa'  per  azioni derivanti dalle trasformazioni di cui al
comma 1, sorte anteriormente alla data delle trasformazioni stesse.
(( 5. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992,  ))
(( n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto     ))
(( 1992, n. 359    (a) ,    dopo le parole: "Fermo restando quanto ))
(( previsto dalla legge 30 luglio 1990, n. 218    (d) ,    " sono  ))
(( inserite le seguenti: "previa comunicazione da inviare alle     ))
(( Camere con un anticipo di almeno quindici giorni,"; e sono      ))
(( aggiunte, in fine, le parole: "A tutte le predette societa' per ))
(( azioni, nonche' a quelle di cui all'articolo 15, comma 1    (a) ))
(( ,    si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, ))
(( della legge 30 luglio 1990, n. 218 (d)".                        ))
  6. Ai fini della  identificazione  del  limite  alla  emissione  di
obbligazioni,  come  rideterminato  dal  comma  3, non si tiene conto
delle obbligazioni garantite dallo Stato  o  con  rimborso  a  carico
dello  Stato  medesimo,  emesse  dagli  enti pubblici esistenti prima
della trasformazione operata dall'articolo 15  del  decreto-legge  11
luglio  1992,  n.  333,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359 (a).
(( 6-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5,         ))
(( valutato in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede ))
(( mediante corrispondente aumento dei trasferimenti di bilancio   ))
(( all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le      ))
(( autorizzazioni di spesa recate dai capitoli della categoria XII ))
(( del bilancio dello Stato, relative ai trasferimenti in conto    ))
(( capitale alle imprese, sono ridotte, a decorrere dall'esercizio ))
(( 1994, di complessive lire 200 miliardi in termini di competenza ))
(( e di cassa. Il Ministro del tesoro provvede con propri decreti, ))
(( sentiti i Ministri competenti, entro quindici giorni dalla data ))
(( di entrata in vigore della legge di conversione del presente    ))
(( decreto, ad individuare i capitoli sui quali effettuare le      ))
(( necessarie riduzioni ed il relativo ammontare.                  ))
 
          ______________
             (a) Il capo III del D.L. n. 333/1992 (Misure urgenti per
          il  risanamento  della finanza pubblica), articoli 14 - 20,
          reca  norme  sulla  trasformazione  di  enti  pubblici   in
          societa' per azioni.
             Per  il  testo  dell'art. 15 di detto decreto si veda la
          nota (a) all'art. 1.
             Il testo dell'art. 18 del medesimo decreto,  cosi'  come
          modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
             "Art.  18.  -  1.  Fermo  restando quanto previsto dalla
          legge 30 luglio 1990,  n.  218  (v.  successiva  nota  (d),
          n.d.r.  ),  previa comunicazione da inviare alle Camere con
          un anticipo di  almeno  quindici  giorni,  il  CIPE  potra'
          deliberare la trasformazione in societa' per azioni di enti
          pubblici  economici,  qualunque  sia  il  loro  settore  di
          attivita'. La deliberazione del  CIPE  produce  i  medesimi
          effetti  di  cui  al  presente decreto. A tutte le predette
          societa' per azioni, nonche' a quelle di cui  all'art.  15,
          comma  1,  si  applica  la  disposizione di cui all'art. 3,
          comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 (v.  successiva
          nota (d) , n.d.r. )".
             (b)  Il  testo  dell'art.  5  della  legge  n.  692/1981
          (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia  di
          imposte  di  bollo  e  sugli  atti e formalita' relativi ai
          trasferimenti degli autoveicoli, di  regime  fiscale  delle
          cambiali  accettate  da  aziende  ed  istituti  di  credito
          nonche' di adeguamento della misura dei  canoni  demaniali)
          e' il seguente:
             "Art.   5.  -  L'autorizzazione  al  pagamento  in  modo
          virtuale della tassa speciale sui contratti  di  borsa  per
          contanti  su titoli e valori, prevista dall'art. 2- bis del
          decreto-legge 30  giugno  1960,  n.  589,  convertito,  con
          modificazioni,  nella  legge  14 agosto 1960, n.  826, puo'
          essere concessa anche agli enti pubblici economici.
             La modalita', alla cui  osservanza  l'autorizzazione  e'
          condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle
          finanze di concerto con il Ministro del tesoro".
             Con  D.M.  30  novembre  1982, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 6 del 7 gennaio 1983, sono  state  dettate  le
          modalita' di attuazione dell'articolo di cui sopra.
             (c)  Si  trascrive  il  testo  dell'art. 2362 del codice
          civile:
             "Art. 2362 (Unico azionista). - In  caso  di  insolvenza
          della  societa',  per  le  obbligazioni  sociali  sorte nel
          periodo in cui le azioni risultano  essere  appartenute  ad
          una sola persona, questa risponde illimitatamente".
             (d) La legge n. 218/1990 reca disposizioni in materia di
          ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti
          di  credito  di diritto pubblico. Il comma 2 dell'art. 3 di
          detta legge cosi' recita: "Per i  medesimi  dipendenti  (si
          riferisce  ai dipendenti delle societa' per azioni operanti
          nel settore del credito sorte  dalla  trasformazione  o  da
          fusioni  di  enti  creditizi,  n.d.r.  ) sono fatti salvi i
          diritti quesiti, gli effetti di  leggi  speciali  e  quelli
          rivenienti  dalla  originaria  natura pubblica dell'ente di
          appartenenza".