IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatica minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973; Visto il regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 relativo all'applicazione nella Comunita' della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione e successive modificazioni; Visto l'art. 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione", convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59; Visto l'art. 40 del decreto-legge 30 giugno 1993, n. 212, recante: "Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative"; Considerata la necessita' di ridefinire il modulo da utilizzare per la denuncia di cui all'art. 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sostituendo quello allegato al decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59; Decreta: Art. 1. 1. I soggetti tenuti alla denuncia di animali selvatici e delle piante, di cui all'art. 5, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, devono utilizzare il modulo allegato al presente decreto. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 agosto 1993 Il Ministro: SPINI