Al Ministro dell'interno Il sig. Riccardo Camillo Berardi e' stato eletto consigliere del comune di Ruvo di Puglia (Bari) nelle consultazioni amministrative del 6 maggio 1990. Il G.I.P. presso il tribunale di Trani ha emesso, in data 23 giugno 1993, una ordinanza di custodia cautelare nei confronti del predetto amministratore in quanto gravemente indiziato del reato d'abuso d'ufficio in concorso. Infatti, il sig. Riccardo Camillo Berardi, abusando dei poteri derivanti dalla carica di sindaco, che rivestiva all'epoca dei fatti, violava ripetutamente la normativa edilizia in sede di rilascio di concessioni, allo scopo di procurarsi un illecito vantaggio personale. La predetta ordinanza e' stata, successivamente, revocata, su richiesta dell'interessato, dal G.I.P. presso il tribunale di Trani, in data 12 luglio 1993, che ha ritenuto essere venuto meno il pericolo di inquinamento delle prove. Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo e' preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignita' e di prestigio della carica di consigliere. La permanenza, inoltre, del sig. Riccardo Camillo Berardi all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalita' e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Ruvo di Puglia, con pericolo di grave turbativa dell'ordine pubblico. Il prefetto di Bari, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Ruvo di Puglia e, nelle more, con provvedimento n. 3964/13.1/Gab. del 29 giugno 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessita', na ha disposto la sospensione dalla carica suddetta. Tutto cio' premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Riccardo Camillo Berardi dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Ruvo di Puglia (Bari). Roma, 20 agosto 1993 p. Il direttore generale: ROMAGNOLI