Art. 18.
  Gli  oneri  per  interessi  relativi  all'anno  1994  e successivi,
nonche' l'onere per  il  rimborso  del  capitale  gravante  sull'anno
finanziario  2003,  faranno  carico ad appositi capitoli che verranno
istituiti nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero  del
tesoro per gli anni stessi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 agosto 1993
                                                 Il Ministro: BARUCCI