Art. 18. Gli oneri per interessi relativi all'anno 1994 e successivi, nonche' l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2003, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 agosto 1993 Il Ministro: BARUCCI