Art. 16. Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative. Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi titoli e' esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6. Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sara', per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171. Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.