ALLEGATO Al Ministro dell'interno Il sig. Candido Giangrande e' stato eletto consigliere del comune di Squinzano (Lecce) nelle consultazioni amministrative del 6 giugno 1993. Il predetto amministratore, in data 27 luglio 1993, e' stato tratto in arresto in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere, emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lecce, essendo stati ravvisati, nei suoi confronti, gravi elementi di responsabilita' in ordine ai reati di cui agli articoli 416-bis, primo e quarto comma, 640- bis e 61, n. 7, 81 e 61, n. 2, del codice penale, e all'art. 4, n. 5, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. Inoltre, il medesimo risulta aver riportato due condanne per emissione di assegni a vuoto ed una condanna, a mesi uno di reclusione e L. 1.000.000 di multa per la violazione dell'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 516. Il comportamento del sopracitato amministratore e la sua attuale posizione processuale, nonche' la gravita' dei reati ascritti, appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo e' preposto e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, di dignita' e prestigio della carica di consigliere. La permanenza, inoltre, del sig. Candido Giangrande all'interno del civico consesso rischia di compromettere la legalita' e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Squinzano, con possibile pericolo di turbativa dell'ordine pubblico. Il prefetto di Lecce, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Squinzano e, nelle more, con provvedimento n. 387/R Gab. del 10 luglio 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessita', ne ha disposto la sospensione dalla carica suddetta. Nella precedente amministrazione, peraltro, il sig. Candido Giangrande era stato rimosso dalla carica di consigliere, con decreto del Ministro dell'interno, datato 21 novembre 1991, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tutto cio' premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Candido Giangrande dalla carica sopracitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di Squinzano (Lecce). Roma, 26 agosto 1993 p. Il direttore generale: ROMAGNOLI