Art. 12. Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto e' stabilito nella misura di 100 per ogni 100 ECU di capitale nominale. I prezzi indicati dovranno variare di un importo minimo di 5 centesimi o di un multiplo di tale cifra, le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.