Art. 12.
  Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto
e' stabilito nella misura  di  100  per  ogni  100  ECU  di  capitale
nominale.  I prezzi indicati dovranno variare di un importo minimo di
5 centesimi  o  di  un  multiplo  di  tale  cifra,  le  maggiorazioni
contenenti  frazioni  diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per
eccesso.