Art. 15.
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte,  di cui al precedente articolo, e' eseguita l'apertura delle
buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di  un  funzionario
della  Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione,
all'elencazione delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione  dei
relativi importi in ECU in ordine descrescente di prezzo offerto.
  Le  operazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono effettuate con
l'intervento di un  funzionario  del  Tesoro,  a  cio'  delegato  dal
Ministro  del  tesoro,  con  funzioni  di ufficiale rogante, il quale
redige apposito verbale da cui risultano le richieste degli operatori
con i rispettivi prezzi, il prezzo medio  ponderato  delle  richieste
accolte  nonche',  distintamente,  i  regolamenti in lire e quelli in
ECU. Detto prezzo medio ponderato sara' reso noto mediante comunicato
stampa.