Art. 16.
  L'assegnazione dei buoni verra' effettuata al  prezzo  indicato  da
ciascun partecipante all'asta.
  Le  richieste  degli  operatori,  elencate in ordine decrescente di
prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a  concorrenza  dell'importo
nominale emesso di cui al precedente art. 1.
  Nel  caso  di  offerte che non possono essere totalmente accolte si
procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con  i  necessari
arrotondamenti,  sia sulla quota da regolare in lire che su quella da
regolare in ECU.
  Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia  una
della   Banca   d'Italia,   la  Banca  medesima  non  partecipa  alla
ripartizione e i buoni  vengono  proporzionalmente  distribuiti  agli
operatori  partecipanti  al  riparto  sino  al  loro eventuale totale
soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale,  questa  viene
attribuita alla Banca d'Italia.