Art. 19.
  L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi
sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei  buoni  stessi,  nonche'  ogni
altro  adempimento  occorrente  per  l'emissione  in  questione, sono
affidati alla Banca d'Italia.
  Le somme occorrenti per  dette  operazioni  verranno  versate  alla
Banca d'Italia, che terra' all'uopo apposita contabilita'.
  I  rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni
di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati
dalla apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.
  La consegna del certificato globale di cui  al  precedente  art.  4
sara'   effettuata  presso  l'Amministrazione  centrale  della  Banca
d'Italia - Servizio cassa centrale.
  Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento  dei  buoni  di
cui  al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della
Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo,  sulle
concessioni governative e postali.