IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35; Vista altresi' la circolare 4 marzo 1993, n. 6/1993 della presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente l'attuazione del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Decreta: Art. 1. 1. I direttori generali e i dirigenti, fatte salve le attribuzioni particolari loro demandate dalle vigenti norme, osserveranno le disposizioni di cui agli articoli seguenti per la trattazione degli affari dei rispettivi uffici.