Art. 2. 1. Sono di competenza esclusiva del Ministro: a) gli atti di Governo, le direttive politiche e i provvedimenti che importino responsabilita' politica; b) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri; l'autorizzazione a chiedere pareri al Consiglio di Stato e a pubblicare i pareri da esso emessi; c) gli atti di esplicazione di potesta' di ordinanza, nonche' quelli aventi contenuto normativo o generale anche in attuazione di raccomandazioni e direttive comunitarie e di organismi internazionali; d) i provvedimenti che riguardino l'approvazione dei piani di razionalizzazione delle scuole e degli istituti di istruzione, dei piani ordinari e straordinari di ripartizione dei fondi di funzionamento, di ricerca, di acquisti, di sovvenzioni, di contributi e di sussidi e dei piani nazionali delle attivita' di aggiornamento e di sperimentazione; e) gli atti di carattere normativo riguardanti il reclutamento lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente dell'amministrazione scolastica; f) gli atti di nomina di organi individuali o collegiali presso gli enti vigilati dal Ministero, nonche' gli atti di nomina di rappresentanti del Ministero medesimo presso altre amministrazioni o enti; gli atti di nomina dei consigli di amministrazione dei conservatori ed accademie e di conferimento di incarico per la direzione delle predette istituzioni; g) gli atti relativi ai pareggiamenti e ai riconoscimenti legali delle scuole secondarie non statali, nonche' ai riconoscimenti di corsi gestiti da enti e privati per il conseguimento del titolo di specializzazione ex art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970/1975 e per lo svolgimento di attivita' di aggiornamento del personale della scuola; h) i provvedimenti che attengano, comunque, a problemi di carattere generale o implichino direttamente o indirettamente variazioni al bilancio o siano da leggi e regolamenti attribuiti alla sua specifica competenza; i) i provvedimenti di conferimento di incarichi speciali per lo svolgimento di attivita' o di studio strettamente connessi ai compiti di direzione politica; l) attivita' e provvedimenti riguardanti l'attuazione della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed il coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado; m) i provvedimenti che o non risultino delegati ai sensi dei successivi articoli o che egli avochi al proprio personale esame per particolari motivi di necessita' e di urgenza; n) i rapporti con le organizzazioni sindacali ed, in particolare, gli atti concernenti accordi decentrati a livello nazionale.