Art. 3.
  1.   Fermi  restando  i  provvedimenti  riservati  alla  competenza
esclusiva del Ministro e fatte salve  le  attribuzioni  demandate  ai
dirigenti   in   base   alla   normativa  vigente,  e'  conferita  al
Sottosegretario di Stato per la  pubblica  istruzione,  sen.  Antonio
Mario Innamorato, la delega per la trattazione e la risoluzione degli
affari inerenti le materie indicate negli articoli seguenti.