Art. 3. 1. Fermi restando i provvedimenti riservati alla competenza esclusiva del Ministro e fatte salve le attribuzioni demandate ai dirigenti in base alla normativa vigente, e' conferita al Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, sen. Antonio Mario Innamorato, la delega per la trattazione e la risoluzione degli affari inerenti le materie indicate negli articoli seguenti.