Art. 2.
  1.  I  soggetti  competenti  per  le  realizzazioni   delle   opere
provvederanno all'individuazione dei soggetti esecutori e al relativo
affidamento  dei  lavori  nel  rispetto  della  vigente  normativa in
materia di opere pubbliche, con particolare riferimento agli articoli
30, 52 e 59 del trattato CEE nonche' delle direttive comunitarie  che
coordinano  "le  procedure  di aggiudicazione degli appalti di lavori
pubblici"  e  "le  procedure  di  aggiudicazione  degli  appalti   di
forniture".
  2.  L'atto  di affidamento relativo a ciascun intervento finanziato
dovra' essere formalizzato dalla regione titolare entro e  non  oltre
il 31 dicembre 1993.
  3.   Il   Ministero   dell'ambiente,   entro  dieci  giorni,  dalla
comunicazione dell'avvenuto affidamento da effettuarsi da parte della
regione, provvede ad autorizzare, in  favore  della  regione  stessa,
l'erogazione  della prima quota di finanziamento CEE nella misura del
25%  dell'importo  relativo  a   ciascun   intervento,   cosi'   come
determinato nell'allegato 1 del presente decreto.
  4.  Il  trasferimento alle regioni delle quote di finanziamento CEE
successive a quella di cui al presente comma, sara' effettuata  sulla
base   di   una  apposita  autorizzazione  rilasciata  dal  Ministero
dell'ambiente.
  5. A tal  fine  la  regione  responsabile  dei  singoli  interventi
trasmette,  entro  il  31  maggio  1994, una formale richiesta in tal
senso, allegando una idonea certificazione sullo stato di avanzamento
dell'intervento oggetto di finanziamento e delle spese effettuate.
  6. Al trasferimento delle singole quote  provvedera'  il  Fondo  di
rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche comunitarie, istituito
dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.