Art. 2. 1. I soggetti competenti per le realizzazioni delle opere provvederanno all'individuazione dei soggetti esecutori e al relativo affidamento dei lavori nel rispetto della vigente normativa in materia di opere pubbliche, con particolare riferimento agli articoli 30, 52 e 59 del trattato CEE nonche' delle direttive comunitarie che coordinano "le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici" e "le procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture". 2. L'atto di affidamento relativo a ciascun intervento finanziato dovra' essere formalizzato dalla regione titolare entro e non oltre il 31 dicembre 1993. 3. Il Ministero dell'ambiente, entro dieci giorni, dalla comunicazione dell'avvenuto affidamento da effettuarsi da parte della regione, provvede ad autorizzare, in favore della regione stessa, l'erogazione della prima quota di finanziamento CEE nella misura del 25% dell'importo relativo a ciascun intervento, cosi' come determinato nell'allegato 1 del presente decreto. 4. Il trasferimento alle regioni delle quote di finanziamento CEE successive a quella di cui al presente comma, sara' effettuata sulla base di una apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'ambiente. 5. A tal fine la regione responsabile dei singoli interventi trasmette, entro il 31 maggio 1994, una formale richiesta in tal senso, allegando una idonea certificazione sullo stato di avanzamento dell'intervento oggetto di finanziamento e delle spese effettuate. 6. Al trasferimento delle singole quote provvedera' il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.