Art. 4.
  1. La regione trasmettera' al Ministero dell'ambiente una relazione
quadrimestrale sullo stato di attuazione degli interventi  finanziati
e  sugli specifici risultati conseguiti in riferimento agli obiettivi
del programma ENVIREG.
  2. L'effettiva utilizzazione delle somme comunque  disponibili  per
la  realizzazione  delle  singole opere inerenti il programma ENVIREG
dovra' essere certificata dalla regione al Ministero dell'ambiente, a
pena di decadenza, entro il 15 ottobre di ogni anno.
  3. Le attivita' di monitoraggio dello  stato  di  attuazione  degli
interventi  sono  effettuate  dalla  commissione  tecnico-scientifica
secondo  le  specifiche  che  saranno  successivamente  fornite   dal
Ministro   dell'ambiente.  I  risultati  di  tale  attivita'  saranno
comunicati al Ministro dell'ambiente che ne informera' il comitato di
sorveglianza istituito con decreto ministeriale n. 2031/GAB.
  4. Qualsiasi modifica ai progetti di  cui  all'allegato  1,  dovra'
essere   approvata   dalla   regione   e   comunicata   al  Ministero
dell'ambiente ai fini delle relative  autorizzazioni  da  rilasciarsi
entro   trenta   giorni,   dandone   comunicazione   al  comitato  di
sorveglianza di cui al precedente comma.