Art. 12. Il rettore 1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge. 2. Spetta al rettore: a) convocare e presiedere il senato accademico, il consiglio di amministrazione e la giunta di Ateneo e provvedere alla esecuzione delle relative deliberazioni; b) curare l'osservanza dello statuto, dei regolamenti di Ateneo e delle norme legislative applicabili a norma del precedente art. 7, comma secondo, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente e non docente; c) vigilare su tutte le strutture e i servizi dell'Ateneo, impartendo le opportune direttive per il buon andamento delle attivita' e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento universitario e adottando criteri organizzativi atti a garantire l'individuazione delle responsabilita'; d) esercitare l'autorita' disciplinare nei confronti del personale nei casi e nell'ambito delle competenze previsti dalla legge; e) stipulare le convenzioni tra Universita' e amministrazioni pubbliche o altri soggetti pubblici e privati; f) presentare al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge; g) predisporre ogni anno una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo; h) provvedere, sentita la giunta di Ateneo, all'assegnazione degli spazi e delle risorse edilizie; i) provvedere in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessita' e di urgenza, in materia di competenza del consiglio di amministrazione, della giunta di Ateneo e del senato accademico anche integrato, salvo ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva; l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 7, secondo comma. 3. Il rettore nomina un prorettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento. Il prorettore vicario e' membro di diritto del senato accademico, del consiglio di amministrazione e della giunta di Ateneo con voto deliberativo. 4. Il rettore puo' nominare, tra i professori di ruolo di prima fascia, altri due prorettori attribuendo loro incarichi specifici. 5. Il rettore puo' delegare le funzioni di cui al comma 2, lettere f), i) e m), del presente articolo ed attribuire specifici incarichi ad altri professori di ruolo. 6. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. Dura in carica tre anni e non puo' essere immediatamente rieletto dopo due mandati. L'elettorato attivo e' costituito: a) da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia; b) dai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facolta'. 7. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianita' nel ruolo, almeno 40 giorni prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di centottanta giorni prima della scadenza del rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione deve aver luogo fra il trentesimo ed il novantesimo giorno successivo alla data della cessazione. Il decano provvede altresi' alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovra' presiederlo; il segretario del seggio e' scelto dal presidente tra i docenti di ruolo. 8. Il rettore e' eletto nelle prime tre votazioni con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo di professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica. 9. Il rettore e' proclamato eletto dal Ministro con proprio decreto ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del triennio.