Art. 12.
                             Il rettore
  1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge.
  2. Spetta al rettore:
    a)  convocare  e presiedere il senato accademico, il consiglio di
amministrazione e la giunta di Ateneo e  provvedere  alla  esecuzione
delle relative deliberazioni;
    b) curare l'osservanza dello statuto, dei regolamenti di Ateneo e
delle  norme  legislative  applicabili a norma del precedente art. 7,
comma  secondo,  ivi  comprese  quelle  sullo  stato  giuridico   del
personale docente e non docente;
    c)  vigilare  su  tutte  le  strutture  e  i servizi dell'Ateneo,
impartendo  le  opportune  direttive  per  il  buon  andamento  delle
attivita' e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento
universitario  e  adottando  criteri  organizzativi  atti a garantire
l'individuazione delle responsabilita';
    d)  esercitare  l'autorita'  disciplinare   nei   confronti   del
personale  nei  casi  e  nell'ambito  delle competenze previsti dalla
legge;
    e) stipulare le convenzioni  tra  Universita'  e  amministrazioni
pubbliche o altri soggetti pubblici e privati;
    f)  presentare  al  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica,  di  seguito  denominato  "Ministro",  le
relazioni periodiche ed i piani previsti per legge;
    g)  predisporre  ogni  anno  una  relazione  pubblica sullo stato
dell'Ateneo;
    h) provvedere, sentita  la  giunta  di  Ateneo,  all'assegnazione
degli spazi e delle risorse edilizie;
    i)  provvedere  in  via provvisoria, con proprio decreto, in casi
straordinari di necessita' e di urgenza, in materia di competenza del
consiglio di amministrazione, della giunta di  Ateneo  e  del  senato
accademico  anche  integrato,  salvo  ratifica dell'organo competente
nella seduta immediatamente successiva;
    l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono  demandate
dallo  statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative applicabili
ai sensi del precedente art. 7, secondo comma.
  3. Il rettore nomina un prorettore vicario scelto tra i  professori
di  ruolo  di  prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da
lui esercitate nei casi di assenza o di  impedimento.  Il  prorettore
vicario  e' membro di diritto del senato accademico, del consiglio di
amministrazione e della giunta di Ateneo con voto deliberativo.
  4. Il rettore puo' nominare, tra i professori  di  ruolo  di  prima
fascia, altri due prorettori attribuendo loro incarichi specifici.
  5.  Il rettore puo' delegare le funzioni di cui al comma 2, lettere
f), i) e m), del presente articolo ed attribuire specifici  incarichi
ad altri professori di ruolo.
  6. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a
tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in
caso   di  nomina.  Dura  in  carica  tre  anni  e  non  puo'  essere
immediatamente rieletto dopo  due  mandati.  L'elettorato  attivo  e'
costituito:
    a)  da  tutti  i  professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di
seconda fascia;
    b) dai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facolta'.
  7. La convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal decano o,
in caso di sua assenza o impedimento, dal professore di prima  fascia
che  lo  segue  in  ordine  di anzianita' nel ruolo, almeno 40 giorni
prima della data stabilita per le votazioni e non piu' di centottanta
giorni prima della scadenza  del  rettore  in  carica.  Nel  caso  di
anticipata  cessazione,  la  convocazione  deve  aver  luogo  fra  il
trentesimo ed  il  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  della
cessazione.  Il decano provvede altresi' alla costituzione del seggio
elettorale e alla designazione del professore  ordinario  che  dovra'
presiederlo;  il segretario del seggio e' scelto dal presidente tra i
docenti di ruolo.
  8.  Il  rettore  e'  eletto  nelle  prime  tre  votazioni  con   la
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata
elezione  si  procede  con  il  sistema  del  ballottaggio  tra i due
candidati che nell'ultima  votazione  abbiano  riportato  il  maggior
numero  di  voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. In
caso di parita', risulta eletto il candidato con maggiore  anzianita'
nel  ruolo  di  professori  di  prima  fascia e, in caso di ulteriore
parita', quello con maggiore anzianita' anagrafica.
  9. Il rettore e' proclamato eletto dal Ministro con proprio decreto
ed entra in carica  all'inizio  dell'anno  accademico.  Nel  caso  di
anticipata cessazione, assume la carica all'atto della nomina e resta
in   carica   fino  all'inizio  dell'anno  accademico  successivo  al
compimento del triennio.