Art. 13. La giunta di Ateneo 1. Il rettore presiede la giunta di Ateneo, da lui insediata entro 30 giorni dall'inizio del suo mandato e composta da quattro membri designati su proposta del rettore dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, nonche' dal prorettore vicario e dal direttore amministrativo. La durata in carica della giunta corrisponde a quella di ciascun mandato del rettore. 2. Partecipano inoltre alla giunta, a titolo consultivo e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, uno studente designato dal consiglio degli studenti fra i suoi membri ed un rappresentante del personale tecnico e amministrativo. 3. Il rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione possono delegare alla giunta l'esercizio di proprie attribuzioni. 4. La giunta di Ateneo presenta al senato accademico e al consiglio di amministrazione in seduta congiunta la proposta di bilancio preventivo nella quale provvede ad illustrare gli indirizzi generali e le scelte di bilancio con particolare riguardo alla relazione intercorrente tra la proposta e il piano di sviluppo dell'Ateneo. 5. Nella proposta del bilancio preventivo va effettuata espressa e motivata indicazione in tutti i casi in cui la proposta stessa preveda l'aumento dei contributi a carico degli studenti. 6. I verbali delle riunioni, redatti a cura del direttore amministrativo o di un suo delegato, sono pubblici e devono essere sollecitamente trasmessi agli organi di governo dell'Ateneo.