Art. 13.
                         La giunta di Ateneo
  1.  Il rettore presiede la giunta di Ateneo, da lui insediata entro
30 giorni dall'inizio del suo mandato e composta  da  quattro  membri
designati  su  proposta  del  rettore  dal  senato  accademico  e dal
consiglio di amministrazione tra i  propri  componenti,  nonche'  dal
prorettore  vicario  e  dal  direttore  amministrativo.  La durata in
carica della giunta corrisponde  a  quella  di  ciascun  mandato  del
rettore.
  2. Partecipano inoltre alla giunta, a titolo consultivo e senza che
la  loro  presenza  concorra  alla  formazione del numero legale, uno
studente designato dal consiglio degli studenti fra i suoi membri  ed
un rappresentante del personale tecnico e amministrativo.
  3.   Il   rettore,   il   senato   accademico  e  il  consiglio  di
amministrazione possono delegare alla giunta l'esercizio  di  proprie
attribuzioni.
  4. La giunta di Ateneo presenta al senato accademico e al consiglio
di  amministrazione  in  seduta  congiunta  la  proposta  di bilancio
preventivo nella quale provvede ad illustrare gli indirizzi  generali
e  le  scelte  di  bilancio  con  particolare riguardo alla relazione
intercorrente tra la proposta e il piano di sviluppo dell'Ateneo.
  5. Nella proposta del bilancio preventivo va effettuata espressa  e
motivata  indicazione  in  tutti  i  casi  in  cui la proposta stessa
preveda l'aumento dei contributi a carico degli studenti.
  6.  I  verbali  delle  riunioni,  redatti  a  cura  del   direttore
amministrativo  o  di  un suo delegato, sono pubblici e devono essere
sollecitamente trasmessi agli organi di governo dell'Ateneo.