Art. 19.
                             La facolta'
  1.  La  facolta'  e' la struttura di appartenenza per i docenti e i
ricercatori.
  2.  Le  facolta'  hanno  il  compito  primario  di  organizzare   e
coordinare  l'attivita'  didattica  dei corsi di studio e degli altri
corsi che ad esse afferiscono, predisponendo i  relativi  regolamenti
anche su proposta della commissione didattica della facolta'.
  3.  Le  facolta'  si  articolano  in corsi di studio secondo quanto
previsto  dal  regolamento   didattico   di   Ateneo.   Il   medesimo
regolamento,  oltre a prevedere la possibilita' di delega ai consigli
dei  corsi  di  studio,  stabilisce  quali  funzioni  debbano  essere
necessariamente esercitate dai consigli di facolta'.
  4. Spetta in particolare alla facolta':
    a)  provvedere  all'assegnazione  alle  discipline  dei  posti di
professore e di ricercatore di ruolo disponibili  nell'organico,  con
delibere assunte a voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti e
sulla  base  del  principio  del  consiglio ristretto a categorie non
inferiori a quelle dei chiamandi, sentiti i  corsi  di  laurea  o  di
indirizzo,  ove essa si articoli in tali organismi, e i dipartimenti,
limitatamente alle discipline di cui ciascuno di essi si compone;
    b)  provvedere  ad  assicurare  la   copertura   di   tutti   gli
insegnamenti attivati e al buon andamento delle attivita' didattiche,
d'intesa  con  i  consigli  dei  corsi di studio e con la commissione
didattica, allo scopo, tra l'altro, di attuare una equa  ripartizione
dei carichi didattici;
    c)   programmare   e  destinare  le  risorse  di  sua  pertinenza
nell'ambito  delle  deliberazioni  assunte  al  riguardo  dal  senato
accademico e dal consiglio di amministrazione;
    d)   determinare  la  distribuzione  dei  compiti  e  del  carico
didattico dei  professori  e  dei  ricercatori,  nel  rispetto  della
liberta' di insegnamento dei singoli;
    e)  esercitare  tutte  le altre attribuzioni che alla stessa sono
demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme leg-
islative applicabili ai sensi del precedente art. 7, comma secondo.
  5. Sono organi della facolta' il preside, il consiglio di facolta',
i consigli dei corsi di laurea o di  indirizzo  e  i  consigli  degli
altri  corsi  di studio, previsti dalla vigente disciplina in materia
di ordinamenti didattici universitari e nei quali essa si articola.