Art. 21.
                      Il consiglio di facolta'
                  ed i consigli di corsi di studio
  1.  Il  consiglio  di facolta' delibera sulle materie di competenza
della facolta'.
  2. Esso e' convocato dal preside quando occorra o quando ne  faccia
motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
  3. Le procedure per il funzionamento del consiglio di facolta' sono
fissate dal regolamento di facolta'.
  4.  Il  consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e
fuori ruolo della facolta', da  una  rappresentanza  dei  ricercatori
universitari confermati della facolta' in numero pari a un quarto dei
professori  di  ruolo,  da  una  rappresentanza  di  ricercatori  non
confermati che costituisca la meta' della  rappresentanza  di  quelli
confermati,  da  una rappresentanza degli studenti iscritti in numero
pari a un quinto rispetto ai professori di ruolo fino ad  un  massimo
di  otto. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del
numero legale.
  5. Possono partecipare alle adunanze del consiglio di facolta'  con
voto  consultivo  i professori incaricati, supplenti e a contratto di
insegnamento  nei  corsi  di  studio  secondo  quanto  previsto   dal
regolamento di facolta'.
  6.  Le  chiamate  e  le  altre questioni attinenti alle persone dei
docenti di prima e di seconda fascia e dei ricercatori sono  deliber-
ate   dal   consiglio   nella   composizione   limitata  alla  fascia
corrispondente e a quelle superiori.
  7. Ove  la  facolta'  si  articoli  in  piu'  corsi  di  studio,  i
rispettivi  consigli  di  ciascun corso svolgono, nell'ambito di loro
pertinenza, le funzioni delegate dal consiglio di facolta' e  possono
avanzare   proposte  ed  esprimono  pareri  nei  confronti  di  detto
consiglio.  La  composizione,  le  procedure  di  costituzione  e  le
modalita'  di  funzionamento  dei  consigli  di  corso di studio sono
stabiliti dal regolamento del rispettivo corso.
  8. Il consiglio di facolta' dura in carica tre anni.