Art. 21. Il consiglio di facolta' ed i consigli di corsi di studio 1. Il consiglio di facolta' delibera sulle materie di competenza della facolta'. 2. Esso e' convocato dal preside quando occorra o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri. 3. Le procedure per il funzionamento del consiglio di facolta' sono fissate dal regolamento di facolta'. 4. Il consiglio di facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta', da una rappresentanza dei ricercatori universitari confermati della facolta' in numero pari a un quarto dei professori di ruolo, da una rappresentanza di ricercatori non confermati che costituisca la meta' della rappresentanza di quelli confermati, da una rappresentanza degli studenti iscritti in numero pari a un quinto rispetto ai professori di ruolo fino ad un massimo di otto. I professori fuori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale. 5. Possono partecipare alle adunanze del consiglio di facolta' con voto consultivo i professori incaricati, supplenti e a contratto di insegnamento nei corsi di studio secondo quanto previsto dal regolamento di facolta'. 6. Le chiamate e le altre questioni attinenti alle persone dei docenti di prima e di seconda fascia e dei ricercatori sono deliber- ate dal consiglio nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. 7. Ove la facolta' si articoli in piu' corsi di studio, i rispettivi consigli di ciascun corso svolgono, nell'ambito di loro pertinenza, le funzioni delegate dal consiglio di facolta' e possono avanzare proposte ed esprimono pareri nei confronti di detto consiglio. La composizione, le procedure di costituzione e le modalita' di funzionamento dei consigli di corso di studio sono stabiliti dal regolamento del rispettivo corso. 8. Il consiglio di facolta' dura in carica tre anni.