Art. 22. Commissione didattica di facolta' 1. Presso ogni facolta' e' istituita una commissione didattica, presieduta dal preside o da un suo delegato e composta per meta' da docenti e ricercatori e per meta' da rappresentanti degli studenti nel consiglio di facolta', con il compito di valutare l'efficacia dell'organizzazione didattica anche con riguardo ai problemi di coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra docenti e studenti, tra docenti, tra facolta' e servizi di segreteria, nonche' il funzionamento dei servizi di tutorato. 2. La composizione ed il funzionamento della commissione sono disciplinati dal regolamento di facolta' tenendo conto dei vari corsi di studio. 3. La commissione, nell'ambito delle sue competenze, ha poteri di iniziativa nei confronti del consiglio di facolta'; riferisce periodicamente sullo stato dell'attivita' didattica formulando proposte idonee a superare eventuali inconvenienti.