Art. 22.
                  Commissione didattica di facolta'
  1.  Presso  ogni  facolta'  e' istituita una commissione didattica,
presieduta dal preside o da un suo delegato e composta per  meta'  da
docenti  e  ricercatori  e per meta' da rappresentanti degli studenti
nel consiglio di facolta', con il  compito  di  valutare  l'efficacia
dell'organizzazione  didattica  anche  con  riguardo  ai  problemi di
coordinamento tra i diversi corsi di studio, tra docenti e  studenti,
tra  docenti,  tra  facolta'  e  servizi  di  segreteria,  nonche' il
funzionamento dei servizi di tutorato.
  2. La composizione  ed  il  funzionamento  della  commissione  sono
disciplinati dal regolamento di facolta' tenendo conto dei vari corsi
di studio.
  3.  La  commissione, nell'ambito delle sue competenze, ha poteri di
iniziativa  nei  confronti  del  consiglio  di  facolta';   riferisce
periodicamente   sullo   stato  dell'attivita'  didattica  formulando
proposte idonee a superare eventuali inconvenienti.