Art. 23.
                           Il dipartimento
  1. I dipartimenti promuovono, coordinano e organizzano le attivita'
di  ricerca  dell'Universita',  nel  rispetto  dell'autonomia di ogni
singolo docente o ricercatore e del diritto  di  questi  di  accedere
direttamente  ai  finanziamenti  per la ricerca. Il dipartimento, per
quanto  di  propria  competenza,  cura  altresi'  l'attuazione  delle
attivita'   conseguenti   a  convenzioni  ed  a  contratti  stipulati
dall'Universita', nonche' ad ogni altro atto negoziale che impegni lo
stesso nei confronti di terzi.
  2. I dipartimenti collaborano con le facolta' ed i corsi di  studio
all'attivita'  didattica  relativa  a  settori  di ricerca di proprio
interesse. Sono responsabili diretti delle attivita' didattiche rela-
tive ai dottorati di ricerca.
  3. I dipartimenti esprimono, nei  settori  di  propria  competenza,
pareri  articolati  sui  candidati  alla copertura dei posti di ruolo
presso  le  facolta'  e  pareri  sull'assegnazione  degli   incarichi
didattici da parte delle stesse facolta' ed esercitano tutte le altre
attribuzioni   che   ad   essi  sono  demandate  dallo  statuto,  dai
regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative applicabili ai  sensi
del precedente art. 7, comma secondo.
  4.  A  ciascun  dipartimento  afferiscono  i professori di ruolo, i
ricercatori ed il personale tecnico ed amministrativo dei settori  di
attivita'  di  rispettivo  interesse  e  delle attivita' connesse. Ai
singoli professori e ricercatori  e'  garantita  la  possibilita'  di
opzione  fra  piu' dipartimenti: le modalita' per l'esercizio di tale
opzione e l'eventuale afferenza dei professori incaricati,  supplenti
e  a  contratto di insegnamento nei corsi di studio sono previste dai
regolamenti di ciascun dipartimento.
  5. Sono organi del dipartimento: il direttore, il  consiglio  e  la
giunta.
  6.  Il  direttore  rappresenta  il  dipartimento,  ne  presiede  il
consiglio e la giunta, cura, in  attuazione  delle  deliberazioni  di
detti  organi,  l'organizzazione  e  la  gestione  dell'attivita'  di
competenza di esso, vigila nell'ambito dello  stesso  sull'osservanza
delle norme dello statuto e dei regolamenti e delle norme legislative
applicabili  ai  sensi  del  precedente  art.  7,  comma  secondo, ed
esercita tutte le altre funzioni attribuitegli da tali norme.
  7. Il direttore provvede in via provvisoria, con  proprio  decreto,
in  casi  straordinari  di  necessita'  e  di  urgenza, in materia di
competenza del consiglio e della giunta di dipartimento da sottoporre
a  ratifica  dell'organo  competente  nella   seduta   immediatamente
successiva.
  8.  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio di dipartimento tra i
professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di
optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. E' nominato con
decreto del rettore, dura in carica tre anni ed e'  rieleggibile.  Le
modalita'  di elezione del direttore sono fissate dal regolamento del
rispettivo dipartimento.
  9.  Il  direttore  designa  un vicario, che lo supplisce in caso di
impedimento o di assenza.
  10. Il consiglio di amministrazione, sentito il direttore,  assegna
il segretario del dipartimento.
  11.   Il  consiglio  di  dipartimento  delibera  sulle  materie  di
competenza  del  dipartimento.  E'  convocato  dal  direttore  quando
occorra  o  quando  ne  faccia motivata richiesta almeno un terzo dei
suoi membri.
  12. La giunta e' l'organo di gestione che coadiuva il direttore  di
dipartimento.  Il  mandato  di  essa coincide con quello dello stesso
direttore.
  13. Il funzionamento  e  la  composizione  del  consiglio  e  della
giunta,  compresi i criteri di individuazione delle rappresentanze in
essi  presenti  e  le  relative   procedure   di   elettorato,   sono
disciplinate dal regolamento di ciascun dipartimento.