Art. 23. Il dipartimento 1. I dipartimenti promuovono, coordinano e organizzano le attivita' di ricerca dell'Universita', nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente o ricercatore e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Il dipartimento, per quanto di propria competenza, cura altresi' l'attuazione delle attivita' conseguenti a convenzioni ed a contratti stipulati dall'Universita', nonche' ad ogni altro atto negoziale che impegni lo stesso nei confronti di terzi. 2. I dipartimenti collaborano con le facolta' ed i corsi di studio all'attivita' didattica relativa a settori di ricerca di proprio interesse. Sono responsabili diretti delle attivita' didattiche rela- tive ai dottorati di ricerca. 3. I dipartimenti esprimono, nei settori di propria competenza, pareri articolati sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso le facolta' e pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle stesse facolta' ed esercitano tutte le altre attribuzioni che ad essi sono demandate dallo statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 7, comma secondo. 4. A ciascun dipartimento afferiscono i professori di ruolo, i ricercatori ed il personale tecnico ed amministrativo dei settori di attivita' di rispettivo interesse e delle attivita' connesse. Ai singoli professori e ricercatori e' garantita la possibilita' di opzione fra piu' dipartimenti: le modalita' per l'esercizio di tale opzione e l'eventuale afferenza dei professori incaricati, supplenti e a contratto di insegnamento nei corsi di studio sono previste dai regolamenti di ciascun dipartimento. 5. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta. 6. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta, cura, in attuazione delle deliberazioni di detti organi, l'organizzazione e la gestione dell'attivita' di competenza di esso, vigila nell'ambito dello stesso sull'osservanza delle norme dello statuto e dei regolamenti e delle norme legislative applicabili ai sensi del precedente art. 7, comma secondo, ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli da tali norme. 7. Il direttore provvede in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessita' e di urgenza, in materia di competenza del consiglio e della giunta di dipartimento da sottoporre a ratifica dell'organo competente nella seduta immediatamente successiva. 8. Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. E' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Le modalita' di elezione del direttore sono fissate dal regolamento del rispettivo dipartimento. 9. Il direttore designa un vicario, che lo supplisce in caso di impedimento o di assenza. 10. Il consiglio di amministrazione, sentito il direttore, assegna il segretario del dipartimento. 11. Il consiglio di dipartimento delibera sulle materie di competenza del dipartimento. E' convocato dal direttore quando occorra o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri. 12. La giunta e' l'organo di gestione che coadiuva il direttore di dipartimento. Il mandato di essa coincide con quello dello stesso direttore. 13. Il funzionamento e la composizione del consiglio e della giunta, compresi i criteri di individuazione delle rappresentanze in essi presenti e le relative procedure di elettorato, sono disciplinate dal regolamento di ciascun dipartimento.