Art. 29. Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici 1. I servizi amministrativi e tecnici centrali dell'Ateneo sono organizzati in uffici e questi possono essere articolati in sezioni. 2. A capo degli uffici di cui al precedente comma sono assegnati dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale secondo le norme vigenti per il personale tecnico- amministrativo universitario. 3. Ai dirigenti, compreso il direttore amministrativo, e ai titolari di funzioni equiparate e' riconosciuta una indennita' di funzione a carico del bilancio dell'Universita' annualmente determinata dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione decentrata, in ragione delle disponibilita' finanziarie.