Art. 29.
         Organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici
  1.  I  servizi  amministrativi  e tecnici centrali dell'Ateneo sono
organizzati in uffici e questi possono essere articolati in sezioni.
  2. A capo degli uffici di cui al precedente  comma  sono  assegnati
dal   consiglio   di   amministrazione,  su  proposta  del  direttore
amministrativo, dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica
funzionale  secondo  le  norme  vigenti  per  il  personale  tecnico-
amministrativo universitario.
  3.  Ai  dirigenti,  compreso  il  direttore  amministrativo,  e  ai
titolari di funzioni equiparate e'  riconosciuta  una  indennita'  di
funzione   a   carico   del   bilancio  dell'Universita'  annualmente
determinata dal consiglio di amministrazione, sentita la  commissione
decentrata, in ragione delle disponibilita' finanziarie.