Art. 30. Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati 1. L'anno accademico ha inizio il 1 novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. 2. Tutti i mandati relativi agli organi centrali ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti a norma delle disposizioni poste al riguardo dallo statuto. 3. La decorrenza e la durata dei mandati e le modalita' di elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali, compreso il senato accademico integrato previsto dal precedente art. 7, terzo comma, sono definite dalle disposizioni vigenti in materia di elezioni delle componenti studentesche.