Art. 30.
        Inizio dell'anno accademico e decorrenza dei mandati
  1.  L'anno  accademico  ha  inizio  il  1  novembre e termina il 31
ottobre dell'anno successivo.
  2. Tutti i mandati relativi agli organi centrali ed a quelli  delle
strutture  didattiche  e  di  ricerca  hanno  decorrenza con l'inizio
dell'anno accademico successivo a quello  in  cui  i  mandati  stessi
risultano  conferiti  a  norma  delle  disposizioni poste al riguardo
dallo statuto.
  3. La decorrenza e la durata dei mandati e le modalita' di elezione
dei rappresentanti degli studenti negli organi  collegiali,  compreso
il  senato accademico integrato previsto dal precedente art. 7, terzo
comma,  sono  definite  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
elezioni delle componenti studentesche.