Art. 31.
                   Pubblicita' delle deliberazioni
  1.  E'  garantito  a  chiunque  ne abbia interesse per la tutela di
situazioni  giuridicamente  rilevanti  il  diritto  di   accesso   ai
documenti  amministrativi  relativi  all'attivita' dell'Universita' a
norma della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  secondo  le  disposizioni
adottate con regolamento di Ateneo.