Art. 31. Pubblicita' delle deliberazioni 1. E' garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attivita' dell'Universita' a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo le disposizioni adottate con regolamento di Ateneo.