Art. 32. Organi collegiali 1. La mancata designazione di membri non inficia l'insediamento degli organi collegiali. 2. Gli organi statutari e le singole componenti di questi, decorsa la durata dei relativi mandati, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori. 3. L'adunanza degli organi collegiali e' valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo. Nel computo per determinare la maggioranza non si tien conto di quelli che abbiano giustificato la loro assenza. Per le adunanze del consiglio di amministrazione e' richiesto l'intervento di almeno quattro consiglieri. 4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto, e quindi i membri astenuti debbono essere computati per la formazione della maggioranza richiesta. 5. Chiunque non partecipi per piu' di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui e' membro, per elezione o designazione, senza giustificazione, decade dal mandato rivestito.