Art. 32.
                          Organi collegiali
  1.  La  mancata  designazione  di membri non inficia l'insediamento
degli organi collegiali.
  2. Gli organi statutari e le singole componenti di questi,  decorsa
la   durata   dei   relativi   mandati,   rimangono  in  carica  fino
all'insediamento dei successori.
  3. L'adunanza degli organi collegiali e' valida quando sia presente
la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo.  Nel
computo  per  determinare  la maggioranza non si tien conto di quelli
che abbiano  giustificato  la  loro  assenza.  Per  le  adunanze  del
consiglio  di  amministrazione  e'  richiesto  l'intervento di almeno
quattro consiglieri.
  4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti,
tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di  statuto,  e
quindi  i  membri astenuti debbono essere computati per la formazione
della maggioranza richiesta.
  5. Chiunque non partecipi per piu' di tre  volte  consecutive  alle
adunanze  degli organi di cui e' membro, per elezione o designazione,
senza giustificazione, decade dal mandato rivestito.