Art. 34.
                 Partecipazione ad organismi privati
  1. L'Universita' puo' partecipare a societa' o altre forme associa-
tive  di  diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali
alle attivita' didattiche e  di  ricerca  o  comunque  utili  per  il
conseguimento dei propri fini istituzionali.
  2.  La partecipazione dell'Universita', deliberata dal consiglio di
amministrazione, deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
    a) attestazione del livello universitario  dell'attivita'  svolta
ad  opera  di  un  comitato  scientifico  composto  in maggioranza da
docenti universitari;
    b) disponibilita'  delle  risorse  finanziarie  od  organizzative
richieste;
    c)  destinazione  a  finalita'  istituzionali dell'Universita' di
eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;
    d)  espressa  previsione  di  patti  parasociali  a  salvaguardia
dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
    e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano
di eventuali perdite, alla quota di partecipazione.
  3.  La  collaborazione  dell'Universita' puo' essere costituita dal
comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi  della
liberta'  e  dell'autonomia organizzativa della ricerca e con oneri a
carico del comodatario.
  4. La licenza gratuita del marchio e' consentita solo in  occasione
di  manifestazioni  celebrative e, ferma in ogni caso la salvaguardia
del  prestigio  dell'Ateneo,  deve   essere   oggetto   di   apposita
autorizzazione  da parte del consiglio di amministrazione, sentito il
senato accademico.
  5. Degli organismi pubblici o privati, cui l'Universita' partecipa,
cosi'  come  dei  rappresentanti  nominati,  e'  tenuto  completo  ed
aggiornato  elenco  a  cura del direttore amministrativo. L'elenco e'
consultabile da chiunque vi abbia interesse.