Art. 34. Partecipazione ad organismi privati 1. L'Universita' puo' partecipare a societa' o altre forme associa- tive di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 2. La partecipazione dell'Universita', deliberata dal consiglio di amministrazione, deve comunque conformarsi ai seguenti principi: a) attestazione del livello universitario dell'attivita' svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da docenti universitari; b) disponibilita' delle risorse finanziarie od organizzative richieste; c) destinazione a finalita' istituzionali dell'Universita' di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo; d) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; e) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione. 3. La collaborazione dell'Universita' puo' essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture, nel rispetto dei principi della liberta' e dell'autonomia organizzativa della ricerca e con oneri a carico del comodatario. 4. La licenza gratuita del marchio e' consentita solo in occasione di manifestazioni celebrative e, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. 5. Degli organismi pubblici o privati, cui l'Universita' partecipa, cosi' come dei rappresentanti nominati, e' tenuto completo ed aggiornato elenco a cura del direttore amministrativo. L'elenco e' consultabile da chiunque vi abbia interesse.