Art. 35. Disposizioni transitorie 1. Con l'entrata in vigore del presente statuto i mandati e gli organi in atto sono rinnovati e ricostituiti secondo le disposizioni in esso contenute. Per le componenti studentesche i rappresentanti eletti ed eleggibili in atto restano confermati fino al prossimo turno delle elezioni. 2. Le norme che limitano la rielezione o determinano la incompatibilita' si applicano a decorrere dall'entrata in vigore dello statuto e quindi i mandati conferiti prima non sono presi in considerazione. 3. In via transitoria e in attesa che sia espletato il prossimo turno delle elezioni delle componenti studentesche secondo le disposizioni vigenti in materia: a) il consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di amministrazione, nei consigli di facolta', nel senato accademico integrato e nel consiglio dell'Istituto per il diritto allo studio universitario di Bergamo; b) al senato accademico partecipano tre rappresentanti degli studenti designati dagli studenti eletti nel senato accademico integrato.