Art. 35.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Con  l'entrata  in  vigore del presente statuto i mandati e gli
organi in atto sono rinnovati e ricostituiti secondo le  disposizioni
in  esso  contenute.  Per le componenti studentesche i rappresentanti
eletti ed eleggibili in atto  restano  confermati  fino  al  prossimo
turno delle elezioni.
  2.   Le   norme   che  limitano  la  rielezione  o  determinano  la
incompatibilita' si applicano  a  decorrere  dall'entrata  in  vigore
dello  statuto  e  quindi i mandati conferiti prima non sono presi in
considerazione.
  3. In via transitoria e in attesa che  sia  espletato  il  prossimo
turno   delle  elezioni  delle  componenti  studentesche  secondo  le
disposizioni vigenti in materia:
    a) il consiglio degli studenti  e'  composto  dai  rappresentanti
degli  studenti eletti nel consiglio di amministrazione, nei consigli
di  facolta',  nel  senato  accademico  integrato  e  nel   consiglio
dell'Istituto per il diritto allo studio universitario di Bergamo;
    b)  al  senato  accademico  partecipano  tre rappresentanti degli
studenti  designati  dagli  studenti  eletti  nel  senato  accademico
integrato.