Art. 36. Norma abrogativa 1. In attuazione dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione, restano in vigore la legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici universitari, di diritto allo studio, di stato giuridico e di trattamento economico del personale e le norme legislative che non formino specifico oggetto dello statuto e dei relativi regolamenti, ne' siano comunque incompatibili con lo statuto stesso.