Art. 36.
                          Norma abrogativa
  1.  In  attuazione  dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione,
restano in vigore la legislazione vigente in materia  di  ordinamenti
didattici  universitari, di diritto allo studio, di stato giuridico e
di trattamento economico del personale e le norme legislative che non
formino specifico oggetto dello statuto e dei  relativi  regolamenti,
ne' siano comunque incompatibili con lo statuto stesso.