Art. 4.
                   Attivita' culturali e sportive
  1.  L'Universita' promuove, anche nell'ambito dell'attuazione delle
norme sul diritto allo studio, le  attivita'  culturali,  sportive  e
ricreative  degli  studenti  e del personale universitario attraverso
apposite forme organizzative  rappresentative,  convenzionandosi  con
gli  enti  pubblici e privati nonche' con le associazioni operanti in
tali ambiti.