Art. 4. Attivita' culturali e sportive 1. L'Universita' promuove, anche nell'ambito dell'attuazione delle norme sul diritto allo studio, le attivita' culturali, sportive e ricreative degli studenti e del personale universitario attraverso apposite forme organizzative rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati nonche' con le associazioni operanti in tali ambiti.