Art. 5. Capacita' giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale 1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'Universita', ferma restando l'esclusione di scopo di lucro, ha piena capacita' di diritto pubblico e privato. 2. L'Universita' e' legittimata a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili anche di diritto privato, nonche' di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a societa' di capitali sia in Italia che all'estero. 3. L'Universita' puo' promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale ed internazionale, attivita' di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalita' istituzionali, nonche' svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi. 4. L'Universita' provvede, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale ed internazionale, alla realizzazione, alla gestione e alla fornitura di servizi didattici, amministrativi ed assistenziali ad integrazione delle attivita' istituzionali svolte, nonche', a norma della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, di servizi culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di preparazione sia agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni sia ai concorsi pubblici, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonche' di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo. 5. La collaborazione di cui ai commi precedenti verra' particolarmente promossa nei confronti del comune di Bergamo, della provincia di Bergamo, della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bergamo.