Art. 7. S t a t u t o 1. Il presente statuto e' adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita' di Bergamo secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione cosi' come specificati dalle disposizioni legislative vigenti in tema di ordinamento universitario. 2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma, rimangono applicabili le norme legislative in vigore disciplinanti profili dell'ordinamento universitario che non formino specifico oggetto dello statuto e dei relativi regolamenti, ne' siano comunque incompatibili con lo statuto stesso. 3. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei suoi componenti dal senato accademico, integrato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, commi 2 e 3, con le procedure di cui alla stessa, art. 6, commi 9, 10 e 11, sentito il consiglio di amministrazione. Le facolta' ed i dipartimenti, nonche', per quanto di sua pertinenza, il consiglio degli studenti possono sottoporre proposte di modifica al senato accademico integrato, le cui componenti elettive sono rinnovate ogni tre anni. 4. Lo statuto, nonche' le relative modifiche, sono emanati con decreto del rettore dell'Universita' ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11. 5. Lo statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche allo stesso entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo a quello della relativa emanazione.