Art. 7.
                            S t a t u t o
  1.  Il  presente statuto e' adottato ai sensi degli articoli 6 e 16
della legge 9 maggio 1989, n. 168,  ed  e'  espressione  fondamentale
dell'autonomia   dell'Universita'   di  Bergamo  secondo  i  principi
dell'art.  33  della  Costituzione  cosi'  come   specificati   dalle
disposizioni    legislative    vigenti   in   tema   di   ordinamento
universitario.
  2. Nel rispetto dei principi di cui al precedente comma,  rimangono
applicabili  le  norme  legislative  in  vigore disciplinanti profili
dell'ordinamento universitario  che  non  formino  specifico  oggetto
dello   statuto  e  dei  relativi  regolamenti,  ne'  siano  comunque
incompatibili con lo statuto stesso.
  3.  Le  modifiche  dello  statuto  sono  deliberate  a  maggioranza
assoluta  dei  suoi  componenti  dal  senato accademico, integrato ai
sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, commi 2 e 3, con le
procedure di cui alla stessa, art. 6, commi 9, 10 e  11,  sentito  il
consiglio di amministrazione. Le facolta' ed i dipartimenti, nonche',
per  quanto  di  sua  pertinenza, il consiglio degli studenti possono
sottoporre proposte di modifica al senato  accademico  integrato,  le
cui componenti elettive sono rinnovate ogni tre anni.
  4.  Lo  statuto,  nonche'  le  relative modifiche, sono emanati con
decreto del rettore dell'Universita' ai sensi della  legge  9  maggio
1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11.
  5.  Lo  statuto  entra  in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le modifiche allo stesso
entrano in vigore all'inizio dell'anno accademico successivo a quello
della relativa emanazione.