Art. 8. Regolamenti di Ateneo 1. I seguenti regolamenti di Ateneo e le relative modifiche sono approvati a maggioranza assoluta, su proposta della giunta di Ateneo: 1 ) dal consiglio di amministrazione: a) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', che disciplina la gestione finanziaria, contabile, patrimoniale e l'attivita' negoziale, anche in deroga alle norme dei vigenti ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici; b) regolamento generale, che definisce e disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento degli organi centrali di Ateneo e dei servizi di biblioteca, i criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado dell'Universita' e delle rappresentanze in essi presenti, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti la cui elezione e' disciplinata dal regolamento degli studenti; c) regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; d) regolamenti da emettere negli altri casi espressamente previsti dalla legge; 2 ) dal senato accademico: a) regolamento didattico, che disciplina l'ordinamento degli studi sia di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli con valore legale, sia, indicando i criteri generali, dei servizi didattici integrativi, delle attivita' culturali, formative e di aggiornamento destinate anche a soggetti esterni alla propria comunita'; b) regolamento degli studenti, che fissa i criteri e le modalita' di elezione e di funzionamento del Consiglio degli studenti, nonche' quelli relativi alla elezione dei rappresentanti degli studenti negli altri organi dell'Universita', nei quali sia prevista la loro presenza per legge o per statuto; c) regolamenti da emettere in tutte le altre ipotesi in cui non sia specificato l'organo competente. 2. I regolamenti di ateneo sono emanati con decreto del rettore ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11 ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.