Art. 8.
                        Regolamenti di Ateneo
  1.  I  seguenti  regolamenti di Ateneo e le relative modifiche sono
approvati a maggioranza assoluta, su proposta della giunta di Ateneo:
   1 ) dal consiglio di amministrazione:
    a)  regolamento  per   l'amministrazione,   la   finanza   e   la
contabilita',  che  disciplina  la  gestione  finanziaria, contabile,
patrimoniale e l'attivita' negoziale, anche in deroga alle norme  dei
vigenti ordinamenti contabili dello Stato e degli enti pubblici;
     b)    regolamento   generale,   che   definisce   e   disciplina
l'organizzazione  e  le  procedure  di  funzionamento  degli   organi
centrali  di  Ateneo  e  dei  servizi  di  biblioteca,  i  criteri di
organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca e le procedure
di elezione degli organi di ogni ordine e  grado  dell'Universita'  e
delle   rappresentanze   in   essi   presenti,   ad   eccezione   dei
rappresentanti degli studenti la cui  elezione  e'  disciplinata  dal
regolamento degli studenti;
     c)  regolamento  di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai
documenti amministrativi;
     d)  regolamenti  da  emettere  negli  altri  casi  espressamente
previsti dalla legge;
   2 ) dal senato accademico:
     a) regolamento didattico,  che  disciplina  l'ordinamento  degli
studi  sia di tutti i corsi per i quali l'Universita' rilascia titoli
con valore legale, sia, indicando i  criteri  generali,  dei  servizi
didattici  integrativi,  delle  attivita'  culturali,  formative e di
aggiornamento  destinate  anche  a  soggetti  esterni  alla   propria
comunita';
     b)  regolamento  degli  studenti,  che  fissa  i  criteri  e  le
modalita'  di  elezione  e  di  funzionamento  del  Consiglio   degli
studenti,  nonche'  quelli  relativi alla elezione dei rappresentanti
degli studenti negli altri organi  dell'Universita',  nei  quali  sia
prevista la loro presenza per legge o per statuto;
     c)  regolamenti da emettere in tutte le altre ipotesi in cui non
sia specificato l'organo competente.
  2. I regolamenti di ateneo sono emanati con decreto del rettore  ai
sensi  della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11 ed
entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro
pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.