Art. 9. Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche e regolamenti interni 1. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo del regolamento generale di ateneo, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono. 2. Inoltre i predetti regolamenti disciplinano quanto indicato dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sempre nell'ambito delle competenze in materia di ordinamenti didattici univer sitari di ciascuna struttura, in conformita' con il regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento di tutti i docenti. 3. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, dotate di autonomia normativa in base al presente statuto, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti. Sono emanati con decreto del rettore, previo parere favorevole del senato accademico e del consiglio di amministrazione secondo le rispettive competenze. Qualora i regolamenti delle strutture contengano parti di competenza del senato accademico e parti di competenza del consiglio di amministrazione, devono essere sottoposti ad ambedue gli organi nella loro interezza. In caso di contrasti tra regolamenti delle strutture il consiglio di amministrazione dirime le controversie. Entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito. 4. I regolamenti interni, attuativi ed integrativi dei regolamenti di Ateneo, sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dagli organi competenti alla approvazione degli stessi regolamenti di Ateneo ai sensi del precedente art. 8. Sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.