Art. 9.
        Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche
                        e regolamenti interni
  1.   I   regolamenti  delle  strutture  didattiche  e  scientifiche
disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e  delle  competenze  di
ciascuna  di  esse  e  nel rispetto delle norme poste al riguardo del
regolamento generale di ateneo, l'organizzazione e  le  procedure  di
funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono.
  2.  Inoltre  i  predetti  regolamenti  disciplinano quanto indicato
dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.  341,  sempre
nell'ambito  delle  competenze  in  materia  di ordinamenti didattici
univer  sitari  di  ciascuna  struttura,  in   conformita'   con   il
regolamento  didattico  di  Ateneo  e  nel rispetto della liberta' di
insegnamento di tutti i docenti.
  3. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche,  dotate
di  autonomia  normativa  in base al presente statuto, sono approvati
dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei  componenti.  Sono
emanati  con decreto del rettore, previo parere favorevole del senato
accademico e del consiglio di amministrazione secondo  le  rispettive
competenze. Qualora i regolamenti delle strutture contengano parti di
competenza  del senato accademico e parti di competenza del consiglio
di amministrazione, devono essere sottoposti ad  ambedue  gli  organi
nella  loro  interezza.  In  caso  di contrasti tra regolamenti delle
strutture il consiglio di  amministrazione  dirime  le  controversie.
Entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno  successivo  alla  loro
pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.
  4. I regolamenti interni, attuativi ed integrativi dei  regolamenti
di Ateneo, sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti dagli
organi  competenti  alla  approvazione  degli  stessi  regolamenti di
Ateneo ai sensi del precedente art. 8. Sono emanati con  decreto  del
rettore  ed  entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
loro pubblicazione, salvo che non sia diversamente stabilito.