Art. 2.
  1.  Le  maggiorazioni  dell'indennita'  di  abbattimento   previste
dall'art.  5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai
casi  di  reinfezione  negli  allevamenti  ufficialmente  indenni   a
condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di profilassi della brucellosi.