Art. 2.
  1. Le disposizioni recate dal decreto 16 luglio 1993  si  applicano
esclusivamente  ai  mutui  di cui all'art. 4, comma 7, della legge 23
dicembre 1992, n. 500 i cui oneri di ammortamento sono a carico dello
stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica.
  2. L'art. 3, comma 2,  lettera  b),  del  decreto  ministeriale  16
luglio 1993 e' sostituito dalla seguente disposizione:
   " b) RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) media aritmetica semplice
del  tasso interbancario a tre mesi rilevato dal comitato di gestione
del MID e dell'A.T.I.C. e pubblicato quotidianamente su  'Il  Sole-24
Ore', con una maggiorazione dello 0,75".