Art. 2. 1. Le disposizioni recate dal decreto 16 luglio 1993 si applicano esclusivamente ai mutui di cui all'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 i cui oneri di ammortamento sono a carico dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica. 2. L'art. 3, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 16 luglio 1993 e' sostituito dalla seguente disposizione: " b) RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) media aritmetica semplice del tasso interbancario a tre mesi rilevato dal comitato di gestione del MID e dell'A.T.I.C. e pubblicato quotidianamente su 'Il Sole-24 Ore', con una maggiorazione dello 0,75".