Art. 3. Le regioni e gli istituti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1992, n. 412, devono specificare, nella istanza trasmessa per la preventiva autorizzazione di questo Ministero, ai sensi dell'art. 5 dei decreti 5 dicembre 1991 e 16 luglio 1993, la legge di riferimento del mutuo ai fini della imputazione dell'onere di ammortamento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 settembre 1993 Il Ministro del tesoro BARUCCI Il Ministro della sanita' GARAVAGLIA