Art. 3.
  Le regioni e gli istituti di cui all'art. 4, comma 15, della  legge
30 dicembre 1992, n. 412, devono specificare, nella istanza trasmessa
per  la  preventiva  autorizzazione  di  questo  Ministero,  ai sensi
dell'art. 5 dei decreti 5 dicembre 1991 e 16 luglio 1993, la legge di
riferimento  del  mutuo  ai  fini  della  imputazione  dell'onere  di
ammortamento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 23 settembre 1993
                                   Il Ministro del tesoro
                                          BARUCCI
Il Ministro della sanita'
        GARAVAGLIA