IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il quale prevede, al primo comma, che "per gli anni 1993 e 1994, i soggetti di cui all'art. 65, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinano una ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi annualmente disponibili in via prioritaria alla realizzazione o all'acquisto di immobili destinati alle esigenze di edilizia universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti pubblici di ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria agli enti interessati. Le universita', per far fronte ai relativi oneri, possono utilizzare le proprie disponibilita' di bilancio e anche di cassa, nonche' i fondi per l'edilizia. Si considerano prioritari gli interventi di completamento di programmi gia' avviati e gli interventi necessari a rendere funzionali lotti gia' parzialmente eseguiti"; Visto l'art. 12, comma 1- bis, della legge 19 luglio 1993, n. 243, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, il quale prevede che "gli enti previdenziali di cui al comma 1 (dello stesso art. 12) possono dare attuazione al disposto dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, negli anni 1993 e 1994, destinando agli investimenti di cui al predetto art. 3 una quota non inferiore al 20 per cento dei fondi annualmente disponibili"; Visto il secondo comma dell'art. 3 della legge n. 498/1992, il quale prevede che il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica definisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro le modalita' ed i criteri per l'attuazione del comma 1 dello stesso art. 3; Decreta: Art. 1. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica richiede alle universita' ed agli istituti pubblici di ricerca elementi di informazione in ordine a immobili da acquistare o da costruire ovvero a completamenti di opere di edilizia istituzionale (delle universita' o degli istituti pubblici di ricerca) in corso, per i quali le istituzioni stesse non dispongono gia' della occorrente copertura finanziaria ovvero non abbiano la possibilita' di reperire la copertura finanziaria stessa (per le Universita' statali anche con ricorso ai mutui con la Cassa depositi e prestiti), e per i quali le istituzioni stesse sono interessate a che i medesimi vengano realizzati da parte degli enti di previdenza e ad averli in uso o locazione finanziaria. Nel caso di strutture progettate e da realizzare o di strutture da completare (su aree di proprieta' delle universita' e degli istituti pubblici di ricerca) si deve intendere che le aree e i progetti e i manufatti gia' parzialmente realizzati vengono venduti agli enti di previdenza e le stesse strutture, come opere completate, vengono richieste dalle universita' o dagli istituti pubblici di ricerca in uso o locazione finanziaria. Ove l'intervento sia costitutito da piu' lotti funzionali autonomi si fara' riferimento soltanto a qualli in corso o da realizzare, con esclusione di quelli realizzati. Gli importi derivanti da tali operazioni di vendita dovranno essere destinati al pagamento dei canoni di locazione, anche finanziaria, dovuti ai predetti enti di previdenza. Le somme non utilizzate nel corso degli esercizi confluiranno nell'avanzo di amministrazione delle universita' o degli istituti di ricerca con destinazione prioritaria al pagamento dei suddetti canoni; con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le universita' e gli istituti pubblici di ricerca possono essere autorizzati a destinare parte di tali somme al completamento di interventi relativi a lotti i cui lavori hanno avuto inizio.