IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                                  E
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 3 della legge 23  dicembre  1992,  n.  498,  il  quale
prevede, al primo comma, che "per gli anni 1993 e 1994, i soggetti di
cui  all'art.  65,  primo  comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153,
destinano una ulteriore quota non inferiore al 25 per cento dei fondi
annualmente disponibili  in  via  prioritaria  alla  realizzazione  o
all'acquisto   di   immobili  destinati  alle  esigenze  di  edilizia
universitaria, anche per uso residenziale, e degli istituti  pubblici
di  ricerca, da concedere in uso anche mediante locazione finanziaria
agli enti interessati. Le universita', per  far  fronte  ai  relativi
oneri,  possono  utilizzare  le  proprie disponibilita' di bilancio e
anche di cassa,  nonche'  i  fondi  per  l'edilizia.  Si  considerano
prioritari  gli interventi di completamento di programmi gia' avviati
e  gli  interventi  necessari  a  rendere   funzionali   lotti   gia'
parzialmente eseguiti";
  Visto  l'art. 12, comma 1- bis, della legge 19 luglio 1993, n. 243,
che ha convertito, con  modificazioni,  il  decreto-legge  22  maggio
1993,  n. 155, il quale prevede che "gli enti previdenziali di cui al
comma 1 (dello stesso art. 12) possono dare  attuazione  al  disposto
dell'art.  3  della legge 23 dicembre 1992, n. 498, negli anni 1993 e
1994, destinando agli investimenti di cui  al  predetto  art.  3  una
quota   non   inferiore   al  20  per  cento  dei  fondi  annualmente
disponibili";
  Visto il secondo comma dell'art. 3  della  legge  n.  498/1992,  il
quale  prevede  che  il  Ministro  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica definisce con proprio decreto, di  concerto
con  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e con il
Ministro del tesoro le modalita' ed i criteri  per  l'attuazione  del
comma 1 dello stesso art. 3;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il   Ministro   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica richiede alle universita' ed agli  istituti  pubblici  di
ricerca elementi di informazione in ordine a immobili da acquistare o
da   costruire   ovvero   a   completamenti   di  opere  di  edilizia
istituzionale  (delle  universita'  o  degli  istituti  pubblici   di
ricerca)  in  corso, per i quali le istituzioni stesse non dispongono
gia' della occorrente copertura finanziaria  ovvero  non  abbiano  la
possibilita'  di  reperire  la  copertura  finanziaria stessa (per le
Universita' statali anche con ricorso ai mutui con la Cassa  depositi
e  prestiti),  e per i quali le istituzioni stesse sono interessate a
che i medesimi vengano realizzati da parte degli enti di previdenza e
ad averli in uso o locazione finanziaria.
  Nel  caso di strutture progettate e da realizzare o di strutture da
completare (su aree di proprieta' delle universita' e degli  istituti
pubblici  di  ricerca) si deve intendere che le aree e i progetti e i
manufatti gia' parzialmente realizzati vengono venduti agli  enti  di
previdenza  e  le  stesse  strutture,  come opere completate, vengono
richieste dalle universita' o dagli istituti pubblici di  ricerca  in
uso o locazione finanziaria.
  Ove  l'intervento sia costitutito da piu' lotti funzionali autonomi
si fara' riferimento soltanto a qualli in corso o da realizzare,  con
esclusione di quelli realizzati.
  Gli importi derivanti da tali operazioni di vendita dovranno essere
destinati  al  pagamento  dei canoni di locazione, anche finanziaria,
dovuti ai predetti enti di previdenza.
  Le somme non  utilizzate  nel  corso  degli  esercizi  confluiranno
nell'avanzo  di amministrazione delle universita' o degli istituti di
ricerca  con  destinazione  prioritaria  al  pagamento  dei  suddetti
canoni;  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le universita' e gli istituti  pubblici  di
ricerca possono essere autorizzati a destinare parte di tali somme al
completamento di interventi relativi a lotti i cui lavori hanno avuto
inizio.