Art. 2. In relazione agli elementi di informazione pervenuti una commissione - costituita da tre rappresentanti di ciascuno dei dicasteri interessati, presieduta dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica o da un suo delegato - individuera', sulla base dei criteri appresso indicati, gli interventi per i quali il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica interessera' il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che indichera' per ciascuno intervento l'ente di previdenza con il quale ciascuna istituzione (entrambi nell'ambito della propria autonomia) potra' definire i contenuti del contratto relativo all'uso o alla locazione finanziaria degli immobili (nonche' alla eventuale vendita di strutture progettate e da realizzare o di strutture da completare, come sopra indicato nel precedente art. 1). La vendita, da parte delle universita' e degli istituti pubblici di ricerca agli enti di previdenza, di strutture progettate e da realizzare o di strutture da completare, deve essere preceduta dalla stima dell'ufficio tecnico erariale. L'ufficio tecnico erariale deve inoltre stimare il valore degli immobili da concedere in uso o in locazione finanziaria, da parte degli enti di previdenza, alle universita' ed agli istituti pubblici di ricerca.