Art. 2.
  In  relazione  agli  elementi   di   informazione   pervenuti   una
commissione  -  costituita  da  tre  rappresentanti  di  ciascuno dei
dicasteri interessati, presieduta  dal  Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  o  da  un suo delegato -
individuera',  sulla  base  dei  criteri   appresso   indicati,   gli
interventi  per i quali il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica interessera'  il  Ministero  del  lavoro  e
della  previdenza  sociale,  che  indichera'  per ciascuno intervento
l'ente di previdenza con  il  quale  ciascuna  istituzione  (entrambi
nell'ambito  della propria autonomia) potra' definire i contenuti del
contratto  relativo  all'uso  o  alla  locazione  finanziaria   degli
immobili (nonche' alla eventuale vendita di strutture progettate e da
realizzare  o  di  strutture  da  completare, come sopra indicato nel
precedente art. 1).
  La vendita, da parte delle universita' e degli istituti pubblici di
ricerca agli  enti  di  previdenza,  di  strutture  progettate  e  da
realizzare  o di strutture da completare, deve essere preceduta dalla
stima dell'ufficio tecnico erariale.
  L'ufficio tecnico erariale deve inoltre  stimare  il  valore  degli
immobili  da  concedere  in  uso o in locazione finanziaria, da parte
degli enti di previdenza, alle universita' ed agli istituti  pubblici
di ricerca.