Agli assessorati agricoltura  delle
                                  regioni   a   statuto  ordinario  e
                                  speciale e alle  province  autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                  interventi nel mercato  agricolo  -
                                  A.I.M.A.
                                  Alle prefetture
                                  Alla  confederazione  nazionale dei
                                  coltivatori diretti
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                  Al   Coordinamento   organizzazioni
                                  professionali agricole italiane
                                  A  tutte  le  altre  organizzazioni
                                  professionali agricole
                                  Alla  gestione   della   produzione
                                  agricola
                                  Alla gestione dell'economia montana
                                  e foreste
                                  All'Associazione          nazionale
                                  disidradatori foraggi verdi
                                  All'Associazione          nazionale
                                  sfarinatori fieni
1. Ritiro delle terre basato sul regime non a "rotazione".
  In  applicazione  di  quanto  disposto  dall'art.  7,  paragrafo 1,
secondo comma del  regolamento  CEE  n.  1765/92,  il  Consiglio  dei
Ministri  agricoltura delle Comunita' europee ha dettato disposizioni
per quanto concerne il ritiro delle terre dalla produzione non basato
sull'obbligo della "rotazione".
  Tali  disposizioni  hanno  trovato   collocazione   giuridica   nel
regolamento  CEE  del  Consiglio  n.  1541/93  del  14  giugno  1993,
pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita'  europee  n.  L
151 del 25 giugno 1993.
  In via di massima, i produttori, che operano nell'ambito del regime
generale  e  che si avvalgono della facolta' di assolvere all'obbligo
derivante dall'art. 7 del regolamento CEE n. 1765/92,  attraverso  il
regime  non fondato sulla "rotazione", sono tenuti a mettere a riposo
una superficie aggiuntiva pari a cinque punti percentuali.
  Pertanto, tenuto conto che  per  la  prossima  campagna  di  semina
(1993/94)  la  percentuale  "ordinaria"  di  messa  a riposo (15%) e'
rimasta immutata, i produttori interessati al regime basato sulla non
"rotazione"  hanno  l'obbligo  di  ritirare  dalla   produzione   una
superficie  pari  al 20% dell'area aziendale dichiarata ai fini della
compensazione.
  E' appena il caso di precisare che anche la  superficie  aggiuntiva
da  mettere  a  riposo  e'  ammissibile  alla specifica compensazione
applicabile dalla prossima campagna di commercializzazione (1994/95).
  La  disposizione  di  cui  al  paragrafo  2,  secondo trattino, del
predetto  regolamento  CEE  n.  1541/93,  che  limita  a  tre   punti
percentuali  l'obbligo del riposo aggiuntivo delle terre, riguarda il
Regno Unito, ove, nel corso del primo anno di  applicazione  del  re-
gime,  la  superficie ritirata dalla produzione risulta superiore del
13% a quella di base fissata dal regolamento CEE n. 845/93.
  La disposizione, invece, di cui  al  primo  trattino  del  medesimo
praragrafo  2,  trova  applicazione,  per  il momento, in quei Paesi,
diversi dall'Italia, che hanno gia',  ai  sensi  della  direttiva  n.
91/676  del  Consiglio  del  12  dicembre  1991, presentato programmi
concernenti la riduzione dell'impiego di fertilizzanti allo scopo  di
limitare l'inquinamento delle acque.
  La  predetta direttiva deve essere, comunque, recepita non oltre il
1995 da tutti gli Stati membri.
  Pertanto,  non  appena  la  competente  autorita'  italiana,  avra'
provveduto  all'adempimento  in  causa,  specifiche  disposizioni  in
materia saranno adottate.
  La Commissione CEE, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1,
paragrafo 1 del citato regolamento  CEE  n.1541/93,  ha  recentemente
adottato,   secondo   la  procedura  del  Comitato  di  gestione,  il
regolamento CEE n. 2594/93 del  22  settembre  1993,  concernente  le
modalita'  e  le  condizioni  di  accesso  al regime in causa, che ha
modificato ed adeguato conseguentemente le  disposizioni  applicative
dettate con il regolamento CEE n. 2293/92.
  Rispetto  alla  precedente  disciplina,  oggetto  di  commento e di
precisazioni da parte di questo Ministero con le circolari n.  D/1663
del  29  ottobre  1992  e  n.  D/349  dell'11  marzo  1993,  sono  da
evidenziare le seguenti disposizioni:
  -  Le  superfici  ricadenti  nell'ambito  del  regolamento  CEE  n.
2328/91,  di  cui e' detto al titolo IX della circolare n. D/1663 del
29 ottobre 1992, nonche' quelle poste a riposo  per  la  prima  volta
nell'ambito del regime istituito dal regolamento CEE n. 1765/92, sono
assimilate  a quelle effettivamente coltivate. Cio' significa che, ai
fini del rispetto delle disposizioni relative alla messa a riposo non
a  "rotazione",  il  produttore  interessato  puo'   utilizzare   gli
appezzamenti  gia'  oggetto di ritiro dalla produzione sia in base al
regime di carattere strutturale (regolamento CEE n. 2328/91)  che  di
quello  istituito  con  la  riforma  della  politica  agricola comune
(regolamento  CEE  n.  1765/92).  Resta,  comunque,   confermata   la
precedente   disposizione,   in  base  alla  quale  il  proposito  di
utilizzare le superfici di cui al regolamento CEE  n.  2328/91  deve,
per la quota interessata, essere espressamente segnalato all'A.I.M.A.
e  alla scrivente, nel periodo che va dal 1  settembre al 15 dicembre
di ogni anno, con apposita domanda redatta sulla base del  modello  A
allegato alla presente circolare.
  -  Il  ricorso al riposo delle terre non fondato sulla "rotazione",
comporta per il produttore l'impegno  a  ritirare  dalla  produzione,
senza  interruzione,  le  stesse  superfici  per un periodo di almeno
sessanta mesi.
  - In questo ambito non possono essere prese  in  considerazione  le
superfici  ritirate  dalla produzione in relazione ai regolamenti CEE
n. 2078/92 e n.  2080/92  concernenti  rispettivamente  i  metodi  di
produzione   agricola  compatibili  con  le  esigenze  di  protezione
dell'ambiente e con la  cura  dello  spazio  naturale  ed  il  regime
comunitario  di  aiuti in materia di interventi forestali nel settore
agricolo.
  - Il produttore che opta per il regime di cui trattasi e' tenuto ad
adeguare la superficie che ha  costituito  oggetto  dell'obbligo  del
ritiro nel caso di:
    a)  modifica  della  percentuale  del  ritiro  non  fondato sulla
"rotazione";
    b)  modifica  della  superficie  aziendale  per  la  quale  viene
richiesta la corresponsione della compensazione.
  -  Il produttore ha facolta' di recedere dalla scelta effettuata in
questo contesto, senza alcuna penalita', solo nei seguenti casi:
   1) destinazione  delle  superfici  in  causa  ad  uno  dei  regimi
previsti   dai   regolamenti  CEE  n.  2078/92  e  n.  2080/92  sopra
richiamati. A tal fine l'interessato, entro il 15  dicembre  di  ogni
anno,  deve  dare  comunicazione della propria decisione all'A.I.M.A.
che ne informa la gestione della  produzione  agricola,  la  gestione
dell'economia   montana  e  forestale  e  la  scrivente,  utilizzando
l'apposito modello B allegato alla presente circolare;
   2) in presenza di causa  di  forza  maggiore  e  cioe'  di  eventi
imprevisti  ed  imprevedibili,  comunque, indipendenti dalla volonta'
del produttore. A tal riguardo, si richiamano, in quanto  applicabili
alla  fattispecie in esame, le disposizioni di cui al titolo XI della
circolare ministeriale n. D/349 dell'11 marzo 1993;
   3)  e'  data,  altresi',  facolta'  al  produttore   di   recedere
dall'obbligo  assunto,  ugualmente senza penalita', indipendentemente
dalle circostanze di ordine oggettivo di cui ai punti sopra riportati
1) e 2). Tale  facolta'  e'  limitata  solamente  al  primo  anno  di
applicazione  del  regime  e  deve  essere esercitata non oltre il 14
gennaio 1995 per il tramite  di  apposita  segnalazione  all'A.I.M.A.
secondo il modello di cui all'allegato B della presente circolare.
  Nel  caso  in  cui il produttore, al di la' delle fattispecie sopra
descritte, decida di recedere,  prima  della  scadenza  dei  sessanta
mesi,  dall'obbligo  assunto,  e'  tenuto  a  versare all'A.I.M.A. un
importo pari al 5% della compensazione ricevuta per il  ritiro  delle
terre  effettuato  l'anno  precedente  moltiplicato  per  il restante
numero di anni per il quale  e'  stato  assunto  l'impegno  in  causa
(modello  B).  L'importo  di  cui  sopra sara' definito dall'A.I.M.A.
all'atto  della  liquidazione  della   compensazione   spettante   al
produttore interessato.
 2. Ritiro delle terre basato sul regime a "rotazione".
  Ferme   restando   tutte   le  altre  disposizioni,  comunitarie  e
nazionali, emanate al riguardo, si precisa  che  la  nuova  normativa
adottata a livello comunitario ha stabilito che le superfici ritirate
dalla  produzione  devono restare tali per un periodo che comincia al
piu' tardi il 15 di gennaio e termina non prima del 31 agosto di ogni
anno.
  E' tuttavia consentito ai produttori di provvedere, a  partire  dal
15  luglio  di  ogni  anno,  alle  semine  di prodotti da raccogliere
nell'anno successivo.
  Ai fini dei prescritti controlli, intesi a verificare  il  rispetto
della  data  di  inizio  delle  operazioni colturali in questione, il
produttore  interessato  deve  farne  specifica  menzione  nel  nuovo
modello  di  domanda  di  aiuto al reddito, che sara' successivamente
predisposto, barrando la casella che all'uopo sara' prevista.
  L'A.I.M.A.,  sulla  base  di  dette  domande e con riferimento alle
superfici ritirate dalla produzione e  risultanti  dalle  domande  di
compensazione   presentate,   effettuera'   tempestivamente  accurati
accertamenti intesi a verificare che le semine siano state effettuate
sugli appezzamenti, specificatamente indicati in domanda, destinati a
soddisfare l'obbligo del riposo e che le stesse riguardino colture la
cui produzione e' ottenibile solo nell'anno seguente.
  All'uopo la predetta Azienda utilizzera'  tutti  gli  strumenti  di
rilevamento  disponibili  ed  efficaci  e  provvedera',  altresi', ad
effettuare sopralluoghi aziendali a campione secondo le modalita'  di
cui al regolamento n. 3887/92.
  Nelle zone in cui e' pratica ordinaria la transumanza dei greggi ed
e'  quindi  presente  il rischio del pascolo casuale a partire dal 15
luglio,  gli  agricoltori  titolari  dei   terreni   ritirati   dalla
produzione  ed  ubicati  nelle zone di passaggio del bestiame, devono
segnalare,  contestualmente  alla  presentazione  della  domanda   di
compensazione,   nell'apposito   spazio   riservato   alla  specifica
fattispecie, le particelle di terreno, ritirate dalla produzione, che
potrebbero essere interessate al transito degli animali.
  L'A.I.M.A., sulla base delle  indicazioni  fornite  dai  produttori
interessati,  potra',  ai  fini  di controlli mirati, richiedere alle
competenti   autorita'   locali   certificazione   o   documentazione
attestante  la veridicita' delle dichiarazioni rese dai produttori in
causa.
  Qualora l'A.I.M.A., entro il 30 giugno di ogni  anno,  non  opponga
motivato  diniego,  la  pratica  del  "pascolo  casuale"  si  intende
riconosciuta.
  Gli eventuali lavori di drenaggio o di bonifica dei terreni  devono
essere  opportunamente segnalati dal produtture il quale, a tal fine,
deve indicare il  numero  di  riferimento  della  domanda  presentata
nell'ambito  del  regime  di  cui al regolamento CEE n. 1765/92, e il
numero  della/e  particella/e  interessata/e  oggetto  della   stessa
domanda.
  I  lavori  di  cui  sopra  si intendono autorizzati ove l'A.I.M.A.,
entro sette giorni  dalla  ricezione  della  domanda  in  causa,  non
opponga motivato diniego.
  L'A.I.M.A.,  sulla  base  di  dette  istanze e con riferimento alle
superfici ritirate dalla produzione e  risultanti  dalle  domande  di
compensazione   presentate,   effettuera'   tempestivamente  accurati
accertamenti intesi a verificare che i lavori  di  drenaggio  e/o  di
bonifica   dei   terreni  siano  stati  eseguiti  sugli  appezzamenti
specificatamente  indicati  in  domanda  e  destinati  a   soddisfare
l'obbligo del riposo.
  All'uopo  saranno  utilizzati  tutti  gli  strumenti di rilevamento
disponibili ed efficaci e saranno, altresi', effettuati  sopralluoghi
aziendali  a  campione  secondo le modalita' di cui al regolamento n.
3887/92.
3. Pratiche agronomiche e tutela dell'ambiente.
   A) Le superfici ritirate dalla produzione, ai sensi  dell'art.  7,
paragrafo 1, secondo comma, primo ed ultimo capoverso del regolamento
CEE  n.  1765/92 nonche' delle disposizioni contenute nel regolamento
CEE n. 1541/93, devono, anteriormente al 15 maggio  di  ogni  anno  ,
costituire  oggetto di pratiche agronomiche consistenti in operazioni
di lavorazione, quale la fresatura, l'erpicatura o  altre  operazioni
equivalenti.
  E'  ammessa  la  copertura  vegetale  con specie da sovescio, fatta
eccezione per i prodotti contemplati all'allegato I  del  regolamento
CEE n. 1765/92.
  Le  superfici  oggetto  di  copertura  vegetale devono essere arate
entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, detto termine e' prorogato
al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale e' effettuata  con
specie normalmente utilizzate per le semine primaverili.
  Nel  caso  in  cui, dopo l'aratura (15 maggio) si ricostituisca una
vegetazione spontanea, la relativa copertura vegetale  non  deve  dar
luogo al conseguimento di qualsiasi produzione (in grani e/o foraggi)
prima  del  31  agosto,  ne'  formare  oggetto,  fino  al  15 gennaio
dell'anno successivo, di commercializzazione.
  Nel caso di riposo delle terre basato  sulla  non  "rotazione",  e'
ovvio  che le date di cui sopra devono intendersi riferite all'intero
ciclo di non coltivazione  fissato  dalla  normativa  comunitaria  in
sessanta mesi.
  Anche  in  questo  ambito, non e' data al produttore interessato la
possibilita' di ottenere  dalla  copertura  vegetale  produzioni  che
possono,  prima  della  scadenza  dell'ultimo anno dell'obbligo della
messa a riposo, essere utilizzate per la coltivazione  prima  del  31
agosto,  ne'  dar  luogo  fino  al 15 giugno successivo, a produzione
vegetale destinata ad essere commercializzata.
   B) DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO A).
  I  produttori,  per  motivi  di  ordine   fito-sanitario,   possono
destinare  i  terreni  ritirati dalla produzione alla coltivazione di
piante   biocide,   fermo   restando    l'obbligo    di    provvedere
all'interramento   delle  stesse  piante  non  appena  realizzata  la
specifica finalita'.
  Per ragioni  di  tutela  della  fauna  ornitologica,  i  produttori
interessati  possono  costituire  e  mantenere una copertura vegetale
fino al 31 luglio di ogni anno.
  Successivamente a tale data, e comunque non oltre il 31 agosto,  il
terreno  in  causa  deve  costituire  oggetto  di  una delle pratiche
agronomiche (fresatura, erpicatura o altre operazioni equivalenti) di
cui al precedente punto A).
  Il produttore deve mantenere i terreni messi a riposo  (siano  essi
basati sul regime della "rotazione" e non) nelle migliori condizioni,
nel  senso  che  deve  adottare,  a  prescindere  dalle  disposizioni
previste nella presente circolare, tutte quelle tecniche  agronomiche
che  consentono  di  conservare  l'ordinario  stato  del  terreno  in
questione.
  In ogni caso, il produttore interessato  e'  tenuto,  ai  fini  dei
controlli relativi, a segnalare la specifica destinazione dei terreni
in   questione  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di
compensazione che dovra' essere depositata, a partire dalla  prossima
campagna,  non oltre il 31 marzo di ogni anno in conformita' a quanto
disposto dall'art. 6, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 3508/92.
  Nel nuovo modulo di domanda, che sara' successivamente  predisposto
e   notificato,  il  produttore  dovra'  barrare  l'apposita  casella
riservata alle destinazioni dei terreni agli scopi di cui sopra.
  Nell'ipotesi di parziale o totale inosservanza  dell'obbligo  delle
pratiche  agronomiche  di  cui  ai  punti  A)  e  B), si applicano le
penalita'  previste  al  titolo  II,  lettera  C)   della   circolare
ministeriale n. D/349/93.
  Le  disposizioni di cui al titolo VII della predetta circolare sono
integralmente sostituite da quelle oggetto del presente titolo.
4. Utilizzazione delle terre poste a  riposo  per  la  produzione  di
materie  prime  pluriennali  utilizzabili  per la fabbricazione nella
Comunita' di prodotti destinati  a  fini  diversi  dall'alimentazione
umana o animale.
  Con  il  regolamento  CEE  n.  2595/93  del  22  settembre 1993, la
Commissione  CEE,  nell'ambito   del   regime   fondato   sulla   non
"rotazione", ha adottato le disposizioni che regolano l'utilizzazione
dei  terreni  in questione per le materie prime pluriennali destinate
esclusivamente a fini diversi da quelli dell'alimentazione umana  e/o
animale.
  L'agricoltore,  interessato  a tal fine, deve, contestualmente alla
presentazione della domanda di  compensazione,  da  depositare,  come
piu'  sopra  detto,  entro  il 31 di marzo, impegnarsi per iscritto a
destinare i prodotti ottenuti dalla coltivazione  di  specie  di  cui
all'allegato  C,  ad  esclusiva utilizzazione per fini non alimentari
(vedi allegato D).
  Inoltre, il richiedente deve riempire l'apposita sezione, che sara'
istituita nell'ambito del formulario delle domande di compensazione e
nella quale saranno contenute richieste di informazioni  riguardanti,
in  particolare,  l'identificazione  della  particella ritirata dalla
produzione nell'ambito del regime fondato sulla  "non-rotazione",  le
specie pluriennali coltivate, nonche' la durata del ciclo biologico e
produttivo  delle  specie  stesse  e  la periodicita' prevedibile del
relativo raccolto.
  E' bene, altresi', rilevare che i prodotti derivati  dalle  materie
prime  coltivate  non  possono  beneficiare  di misure finanziate dal
FEOGA - Sezione  garanzia,  ne'  di  aiuti  comunitari  previsti  dai
precitati regolamenti CEE n. 2078/92 e n. 2080/92.
  Come  precisato  nella  circolare  n.  D/349  dell'11 marzo 1993, i
contratti stipulati al piu' tardi il 15 maggio 1993,  concernenti  la
coltivazione  di materie prime pluriennali su terreni posti a riposo,
sono validi nel quadro del presente regime.
  In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  contemplate  nella
presente   circolare  o  di  irregolarita'  rilevate  nel  corso  dei
controlli a livello amministrativo e/o in azienda sono applicabili le
sanzioni di cui al regolamento n. 3887/92.
 5.  Estensione  al  lino  non  tessile  del  regime  dei   pagamenti
compensativi di cui al regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio.
  In applicazione delle decisioni assunte in sede di approvazione del
pacchetto  prezzi  validi  per  la  campagna  di  commercializzazione
1993/94, il Consiglio, con regolamento CEE n. 1552/93 del  14  giugno
1993,  ha  esteso  al  settore  del  lino  non  tessile  il regime di
compensazione previsto nell'ambito della  riforma  della  P.A.C.  dal
regolamento CEE n. 1765/92 per taluni seminativi.
  Le varieta' di lino non tessile ammissibili alla compensazione sono
definite  all'art.  6-  bis,  par. 4, e all'art. 17- bis, par. 5, del
regolamento CEE n. 1765/92.
  Con successivo regolamento CEE n. 1860/93 del  12  luglio  1993  la
Commissione ha fissato le misure transitorie, per la sola campagna di
commercializzazione  1993/94,  applicative del richiamato regolamento
del Consiglio.
  Tali misure transitorie prevedono in particolare:
   -  la  corresponsione  di una compensazione per ettaro coltivato a
lino non tessile pari all'importo unitario di 85 ECU moltiplicato per
la resa cerealicola regionale fissata dal piano di regionalizzazione,
sancendo che per le regioni nelle quali detto piano dovesse prevedere
una resa distinta fra il mais e gli  altri  cereali  sara'  presa  in
considerazione soltanto la resa media degli altri cereali;
   -  qualora le superfici ammissibili di uno stesso produttore siano
situate in piu' regioni di produzione l'importo  della  compensazione
verra'  stabilito  in  base  alla  ubicazione  di ciascuna superficie
oggetto di domanda;
   - qualora la superficie comunitaria investita a lino  non  tessile
nel  1993  e  oggetto  di domanda di compensazione dovesse superare i
266.000  ettari,  la  compensazione  dovra'  essere   ridotta   dalla
Commissione,  non  oltre  il  15 ottobre 1993, dell'1% per ogni punto
percentuale di supero della predetta superficie;
   - il pagamento  compensativo  per  il  lino  non  tessile  non  e'
assoggettato al sistema delle superfici di base ne' all'obbligo della
messa a riposo previsti dalla riforma;
   -  il pagamento della compensazione viene effettuato dall'A.I.M.A.
entro gli stessi termini previsti per i cereali, le colture proteiche
e le superfici messe a riposo (16 ottobre - 31 dicembre successivi al
raccolto);
   - la non applicabilita' dell'art. 2, paragrafi 5 e 7, dell'art.  8
e  dell'art.  10  paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1765/92 nonche'
delle disposizioni relative  al  sistema  integrato  e  di  controllo
istituito dal regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio.
  Per  poter beneficiare della compensazione i produttori di lino non
tessile dovranno:
   - avere presentato la  dichiarazione  di  semina  conformemente  a
quanto previsto nel precedente regime dall'art. 8 del regolamento CEE
n.  1799/76  del 22 luglio 1976 della Commissione; tale dichiarazione
e' considerata, a tutti gli effetti, come domanda di aiuto;
   - avere seminato l'intera superficie  in  conformita'  alle  norme
localmente  riconosciute,  garantendo alla coltura condizioni normali
di crescita almeno fino all'inizio della fioritura o, comunque,  fino
alla  data  del 31 luglio 1993, salvo che non sia gia' intervenuta la
raccolta del prodotto nel frattempo giunto a maturazione.
  Le superfici seminate a lino  non  tessile  su  superfici  ritirate
dalla  produzione  ai  sensi  del  regolamento  CEE  n.  334/93 della
Commissione non hanno diritto al pagamento compensativo.
  Rimangono in vigore e  pertanto  sono  applicabili  alle  superfici
seminate  nel  1993  le disposizioni recate dall'art. 6, paragrafo 1,
del  regolamento  CEE  n.  1860/93,   mentre   sono   sostituite   le
disposizioni di cui al regolamento CEE n. 569/76 del Consiglio.
  L'A.I.M.A. avra' cura di verificare, ai fini del riconoscimento del
diritto  all'aiuto  ed  al pagamento della relativa compensazione, la
sussistenza delle condizioni  di  ammissibilita'  in  conformita'  di
quanto  previsto  dalla  specifica  normativa  sopra richiamata ed in
particolare dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento CEE  n.  1860/93,
facendo   ricorso  alle  stesse  misure  di  controllo  previste  dal
precedente regime istituito dal regolamento CEE n. 1799/76, e succes-
sive integrazioni e modificazioni,  nonche'  adottando  le  eventuali
ulteriori  misure necessarie ai fini di una corretta applicazione del
regime in questione (art. 9).
  La stessa Azienda di Stato provvedera', altresi', ad assicurare con
la  massima  tempestivita'  e  puntualita'   la   trasmissione   alla
Comissione   CEE  ed  alla  scrivente  amministrazione  di  tutte  le
informazioni  previste  dal  regolamento  CEE  n.   1860/93   ed   in
particolare dagli articoli 8 e 9.
6. Aiuti ai foraggi essiccati.
  Come  e'  noto,  in base ai regolamenti CEE n. 1117/78 e n. 1417/78
del Consiglio ed al regolamento CEE n. 1528/78 della Commissione CEE,
e' stata prevista l'erogazione di un aiuto alla produzione di foraggi
essiccati,  il   cui   importo   viene   periodicamente   determinato
dall'Esecutivo  comunitario  a  favore  del  trasformatore  (sia essa
impresa agricola o di trasformazione) di prodotti di cui all'allegato
E.
  Le  modalita'  e  le  condizioni  di  erogazione  di  detto  aiuto,
contenuto nel precitato regolamento n. 1528/78, sono state oggetto di
specifiche  disposizioni  applicative,  sul  piano  nazionale, con il
decreto ministeriale del 22 giugno 1982,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 181 del 3 luglio 1982.
  Nel   richiamare  la  particolare  attenzione  dei  produttori  non
trasformatori sullo specifico vantaggio accordato in sede comunitaria
alle imprese di trasformazione di cui  l'agricoltore  dovrebbe  tener
conto  in  sede  di  contrattazione, si rileva che taluni prodotti di
base, da avviare alla trasformazione (elencati nel precitato allegato
E), sono stati, a  seguito  della  riforma  della  politica  agricola
comune,  inseriti  nel contesto del regime di aiuti al reddito di cui
al regolamento n. 1765/92.
  In base all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2780/92, la
corresponsione   dell'importo   di    compensazione    puo'    essere
legittimamente  erogato solo a condizione che nessun altra domanda di
aiuto sia stata presentata per la stessa superficie e per la medesima
campagna di commercializzazione.
  Pertanto, nella medesima campagna, l'impresa agricola che trasforma
il  prodotto   conseguito   in   azienda,   non   puo'   beneficiare,
contestualmente,  dell'aiuto di cui al regolamento n. 1117/78 e della
compensazione di cui al precitato regolamento  CEE  n.  1765/92,  con
riferimento alla stessa superficie.
  Conseguentemente,  l'agricoltore che cede il proprio prodotto ad un
trasformatore, in base ad un contratto stipulato ai sensi dell'art. 7
del regolamento CEE n. 1417/78, modificato  dal  regolamento  CEE  n.
1173/87  del  28 aprile 1987, non puo' validamente presentare domanda
di compensazione di cui al regolamento CEE n. 1765/92, in  quanto,  a
fronte   del  prodotto  conseguito  sulla  superficie  in  causa,  il
trasformatore beneficia di uno  specifico  aiuto  per  tonnellata  di
materia prima trasformata.
  Pertanto,  al  produttore e' data una sola opzione: o dichiarare la
superficie investita ad uno dei prodotti di cui  all'allegato  I  del
regolamento CEE n. 1765/92 ai fini della corresponsione dell'aiuto al
reddito  da  questo  previsto,  o  cedere  il  prodotto, senza alcuno
incentivo, al trasformatore che, come sopra  detto,  e'  il  titolare
dell'aiuto alla produzione di foraggi essiccati.
  E'  appena  il  caso  di  richiamare  l'attenzione  dei  produttori
interessati   che,   nel   caso   di   cessione   all'industria    di
trasformazione,  devono aver cura, nel loro interesse, di prefissare,
nell'ambito del contratto di coltivazione, un prezzo di  vendita  che
tenga conto del beneficio accordato dalla Comunita' ai trasformatori.
  Ai  fini  del  rispetto  delle  disposizioni sopra richiamate e dei
relativi controlli,  l'A.I.M.A.  avra'  cura  di  istituire  apposito
schedario  delle imprese agricole che, coltivando uno o piu' prodotti
di cui all'allegato E  della  presente  circolare,  hanno  presentato
domanda di compensazione nell'ambito del regime di cui al regolamento
CEE n. 1765/92.
  Altrettanto  dovra'  esser  fatto per quanto concerne le domande di
aiuto presentate dai trasformatori nell'ambito del regolamento CEE n.
1117/78.
  Cio' in relazione alla necessita'  di  organizzare  un  sistema  di
controllo  incrociato  delle  domande  pervenute  nell'ambito dei due
regimi sopra richiamati.
  E' bene precisare che:
   - nel caso  di  un'impresa  agricola  trasformatrice,  che  chiede
l'erogazione della compensazione al reddito di cui al regolamento CEE
n.  1765/92 e/o utilizza le stesse superfici ai fini dei premi di cui
al regolamento CEE n.  2066/92,  nonche'  dell'aiuto  specifico  alla
produzione  di  foraggi essiccati, si applica la disposizione secondo
la quale nessun aiuto e' concesso;
   - nel caso in  cui  il  produttore  non  trasformatore  chiede  la
compensazione prevista dal regolamento CEE n. 1765/92 e/o utilizza le
stesse  superfici  ai  fini  dei  premi  di cui al regolamento CEE n.
2066/92, relativamente a quelle su cui e' stato ottenuto e ceduto  il
prodotto al trasformatore, in base ad un contratto previsto dall'art.
7  del  regolamento  CEE n. 1417/78 modificato dal regolamento CEE n.
1173/87 del 28 aprile 1987, e quest'ultimo presenta domanda di  aiuto
per  i  foraggi  essiccati,  si  procede alla corresponsione del solo
aiuto a favore dell'impresa di trasformazione.
  Per consentire la migliore e tempestiva organizzazione del servizio
di controllo, il  trasformatore,  sia  esso  impresa  agricola  o  di
trasformazione,  e'  tenuto a presentare all'A.I.M.A. - Via Palestro,
81 - entro il 30 settembre di ogni anno (per la campagna in corso  va
presentato  entro  il  15  ottobre  1993), il piano di utilizzo delle
superfici investite a produzioni di foraggere per la  trasformazione,
secondo lo schema riportato all'allegato F della presente circolare.
  Nel caso di contratto stipulato dopo tale data, il trasformatore e'
tenuto  ad inviare tempestivamente (entro dieci giorni dalla stipula)
il suddetto piano di utilizzo delle superfici foraggere (allegato  F)
all'A.I.M.A.  -  Via  Palestro,  81 - Roma, al fine di consentire una
verifica  incrociata  con  i  dati  delle  dichiarazioni   rese   dai
produttori ai sensi del regolamento CEE n. 1765/92.
  Resta  inteso  che non sara' riconosciuto alcun aiuto in favore del
trasformatore relativamente al  prodotto  ottenuto  sulla  superficie
risultante  dal  contratto,  in ordine alla quale sia stata percepita
dall'agricoltore la compensazione prevista  dal  regolamento  CEE  n.
1765/92.
  Per quanto concerne i prodotti, di cui alla lettera C dell'allegato
E,  destinati  alla  trasformazione  in  fieni macinati, l'impresa di
trasformazione, nel caso abbia stipulato il contratto per  quantita',
deve  inviarne  copia dello stesso anche all'A.I.M.A. contestualmente
alla  presentazione  del richiamato contratto all'organo regionale di
controllo.
  Nel caso, invece, che il trasformatore di  fieni  (fieni  macinati)
stipuli   un   contratto  per  superifici,  lo  stesso  e'  tenuto  a
presentare,  secondo  le  modalita'  ed  i  termini  previsti  per  i
disidratati,  il piano di utilizzo delle superfici foraggere, secondo
lo schema riportato all'allegato F della presente circolare.
  Salvo quanto sopra precisato, restano applicabili  le  disposizioni
nazionali  concernenti  termini, condizioni e modalita' da rispettare
ai fini dell'acquisizione del  diritto  all'aiuto  comunitario  della
produzione  dei foraggi essiccati (decreto ministeriale del 22 giugno
1982).
  Cio' premesso, si precisa che la Commissione  CEE  ha  recentemente
dichiarato,   limitatamente   alla  campagna  di  commercializzazione
1993/94 ed a titolo derogatorio, la compatibilita' in taluni casi tra
la compensazione prevista nel regime di cui  al  regolamento  CEE  n.
1765/92   e   l'aiuto  ai  foraggi  essiccati  riferito  al  prodotto
conseguito sulla  medesima  superficie  ed  erogato  nell'ambito  del
regolamento CEE n. 1117/78.
  In  questa  ultima ipotesi, la compatibilita' e' riconosciuta nelle
sottoelencate fattispecie:
   1) la materia prima sia stata ottenuta da una  coltura  consociata
con un cereale autunno-vernino;
   2)  la materia prima sia stata ottenuta da una coltura intercalare
estiva  effettuata  su  una  superficie  ritenuta  ammissibile   alla
compensazione di cui al regolamento CEE n. 1765/92.
  In   ambedue   i   casi   si  deve  trattare  di  materia  raccolta
anteriormente al 15 dicembre 1993.
  Per quanto non espressamente contemplato dalla presente  circolare,
si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti nella materia.
  Si  pregano  gli  assessorati,  gli  uffici  e le organizzazioni in
indirizzo di voler, con  ogni  mezzo  disponibile,  dare  la  massima
diffusione alla presente circolare.
                                                   Il Ministro: DIANA