Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. Alle prefetture Alla confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione italiana agricoltori Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane A tutte le altre organizzazioni professionali agricole Alla gestione della produzione agricola Alla gestione dell'economia montana e foreste All'Associazione nazionale disidradatori foraggi verdi All'Associazione nazionale sfarinatori fieni 1. Ritiro delle terre basato sul regime non a "rotazione". In applicazione di quanto disposto dall'art. 7, paragrafo 1, secondo comma del regolamento CEE n. 1765/92, il Consiglio dei Ministri agricoltura delle Comunita' europee ha dettato disposizioni per quanto concerne il ritiro delle terre dalla produzione non basato sull'obbligo della "rotazione". Tali disposizioni hanno trovato collocazione giuridica nel regolamento CEE del Consiglio n. 1541/93 del 14 giugno 1993, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 151 del 25 giugno 1993. In via di massima, i produttori, che operano nell'ambito del regime generale e che si avvalgono della facolta' di assolvere all'obbligo derivante dall'art. 7 del regolamento CEE n. 1765/92, attraverso il regime non fondato sulla "rotazione", sono tenuti a mettere a riposo una superficie aggiuntiva pari a cinque punti percentuali. Pertanto, tenuto conto che per la prossima campagna di semina (1993/94) la percentuale "ordinaria" di messa a riposo (15%) e' rimasta immutata, i produttori interessati al regime basato sulla non "rotazione" hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione una superficie pari al 20% dell'area aziendale dichiarata ai fini della compensazione. E' appena il caso di precisare che anche la superficie aggiuntiva da mettere a riposo e' ammissibile alla specifica compensazione applicabile dalla prossima campagna di commercializzazione (1994/95). La disposizione di cui al paragrafo 2, secondo trattino, del predetto regolamento CEE n. 1541/93, che limita a tre punti percentuali l'obbligo del riposo aggiuntivo delle terre, riguarda il Regno Unito, ove, nel corso del primo anno di applicazione del re- gime, la superficie ritirata dalla produzione risulta superiore del 13% a quella di base fissata dal regolamento CEE n. 845/93. La disposizione, invece, di cui al primo trattino del medesimo praragrafo 2, trova applicazione, per il momento, in quei Paesi, diversi dall'Italia, che hanno gia', ai sensi della direttiva n. 91/676 del Consiglio del 12 dicembre 1991, presentato programmi concernenti la riduzione dell'impiego di fertilizzanti allo scopo di limitare l'inquinamento delle acque. La predetta direttiva deve essere, comunque, recepita non oltre il 1995 da tutti gli Stati membri. Pertanto, non appena la competente autorita' italiana, avra' provveduto all'adempimento in causa, specifiche disposizioni in materia saranno adottate. La Commissione CEE, in applicazione di quanto disposto dall'art. 1, paragrafo 1 del citato regolamento CEE n.1541/93, ha recentemente adottato, secondo la procedura del Comitato di gestione, il regolamento CEE n. 2594/93 del 22 settembre 1993, concernente le modalita' e le condizioni di accesso al regime in causa, che ha modificato ed adeguato conseguentemente le disposizioni applicative dettate con il regolamento CEE n. 2293/92. Rispetto alla precedente disciplina, oggetto di commento e di precisazioni da parte di questo Ministero con le circolari n. D/1663 del 29 ottobre 1992 e n. D/349 dell'11 marzo 1993, sono da evidenziare le seguenti disposizioni: - Le superfici ricadenti nell'ambito del regolamento CEE n. 2328/91, di cui e' detto al titolo IX della circolare n. D/1663 del 29 ottobre 1992, nonche' quelle poste a riposo per la prima volta nell'ambito del regime istituito dal regolamento CEE n. 1765/92, sono assimilate a quelle effettivamente coltivate. Cio' significa che, ai fini del rispetto delle disposizioni relative alla messa a riposo non a "rotazione", il produttore interessato puo' utilizzare gli appezzamenti gia' oggetto di ritiro dalla produzione sia in base al regime di carattere strutturale (regolamento CEE n. 2328/91) che di quello istituito con la riforma della politica agricola comune (regolamento CEE n. 1765/92). Resta, comunque, confermata la precedente disposizione, in base alla quale il proposito di utilizzare le superfici di cui al regolamento CEE n. 2328/91 deve, per la quota interessata, essere espressamente segnalato all'A.I.M.A. e alla scrivente, nel periodo che va dal 1 settembre al 15 dicembre di ogni anno, con apposita domanda redatta sulla base del modello A allegato alla presente circolare. - Il ricorso al riposo delle terre non fondato sulla "rotazione", comporta per il produttore l'impegno a ritirare dalla produzione, senza interruzione, le stesse superfici per un periodo di almeno sessanta mesi. - In questo ambito non possono essere prese in considerazione le superfici ritirate dalla produzione in relazione ai regolamenti CEE n. 2078/92 e n. 2080/92 concernenti rispettivamente i metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale ed il regime comunitario di aiuti in materia di interventi forestali nel settore agricolo. - Il produttore che opta per il regime di cui trattasi e' tenuto ad adeguare la superficie che ha costituito oggetto dell'obbligo del ritiro nel caso di: a) modifica della percentuale del ritiro non fondato sulla "rotazione"; b) modifica della superficie aziendale per la quale viene richiesta la corresponsione della compensazione. - Il produttore ha facolta' di recedere dalla scelta effettuata in questo contesto, senza alcuna penalita', solo nei seguenti casi: 1) destinazione delle superfici in causa ad uno dei regimi previsti dai regolamenti CEE n. 2078/92 e n. 2080/92 sopra richiamati. A tal fine l'interessato, entro il 15 dicembre di ogni anno, deve dare comunicazione della propria decisione all'A.I.M.A. che ne informa la gestione della produzione agricola, la gestione dell'economia montana e forestale e la scrivente, utilizzando l'apposito modello B allegato alla presente circolare; 2) in presenza di causa di forza maggiore e cioe' di eventi imprevisti ed imprevedibili, comunque, indipendenti dalla volonta' del produttore. A tal riguardo, si richiamano, in quanto applicabili alla fattispecie in esame, le disposizioni di cui al titolo XI della circolare ministeriale n. D/349 dell'11 marzo 1993; 3) e' data, altresi', facolta' al produttore di recedere dall'obbligo assunto, ugualmente senza penalita', indipendentemente dalle circostanze di ordine oggettivo di cui ai punti sopra riportati 1) e 2). Tale facolta' e' limitata solamente al primo anno di applicazione del regime e deve essere esercitata non oltre il 14 gennaio 1995 per il tramite di apposita segnalazione all'A.I.M.A. secondo il modello di cui all'allegato B della presente circolare. Nel caso in cui il produttore, al di la' delle fattispecie sopra descritte, decida di recedere, prima della scadenza dei sessanta mesi, dall'obbligo assunto, e' tenuto a versare all'A.I.M.A. un importo pari al 5% della compensazione ricevuta per il ritiro delle terre effettuato l'anno precedente moltiplicato per il restante numero di anni per il quale e' stato assunto l'impegno in causa (modello B). L'importo di cui sopra sara' definito dall'A.I.M.A. all'atto della liquidazione della compensazione spettante al produttore interessato. 2. Ritiro delle terre basato sul regime a "rotazione". Ferme restando tutte le altre disposizioni, comunitarie e nazionali, emanate al riguardo, si precisa che la nuova normativa adottata a livello comunitario ha stabilito che le superfici ritirate dalla produzione devono restare tali per un periodo che comincia al piu' tardi il 15 di gennaio e termina non prima del 31 agosto di ogni anno. E' tuttavia consentito ai produttori di provvedere, a partire dal 15 luglio di ogni anno, alle semine di prodotti da raccogliere nell'anno successivo. Ai fini dei prescritti controlli, intesi a verificare il rispetto della data di inizio delle operazioni colturali in questione, il produttore interessato deve farne specifica menzione nel nuovo modello di domanda di aiuto al reddito, che sara' successivamente predisposto, barrando la casella che all'uopo sara' prevista. L'A.I.M.A., sulla base di dette domande e con riferimento alle superfici ritirate dalla produzione e risultanti dalle domande di compensazione presentate, effettuera' tempestivamente accurati accertamenti intesi a verificare che le semine siano state effettuate sugli appezzamenti, specificatamente indicati in domanda, destinati a soddisfare l'obbligo del riposo e che le stesse riguardino colture la cui produzione e' ottenibile solo nell'anno seguente. All'uopo la predetta Azienda utilizzera' tutti gli strumenti di rilevamento disponibili ed efficaci e provvedera', altresi', ad effettuare sopralluoghi aziendali a campione secondo le modalita' di cui al regolamento n. 3887/92. Nelle zone in cui e' pratica ordinaria la transumanza dei greggi ed e' quindi presente il rischio del pascolo casuale a partire dal 15 luglio, gli agricoltori titolari dei terreni ritirati dalla produzione ed ubicati nelle zone di passaggio del bestiame, devono segnalare, contestualmente alla presentazione della domanda di compensazione, nell'apposito spazio riservato alla specifica fattispecie, le particelle di terreno, ritirate dalla produzione, che potrebbero essere interessate al transito degli animali. L'A.I.M.A., sulla base delle indicazioni fornite dai produttori interessati, potra', ai fini di controlli mirati, richiedere alle competenti autorita' locali certificazione o documentazione attestante la veridicita' delle dichiarazioni rese dai produttori in causa. Qualora l'A.I.M.A., entro il 30 giugno di ogni anno, non opponga motivato diniego, la pratica del "pascolo casuale" si intende riconosciuta. Gli eventuali lavori di drenaggio o di bonifica dei terreni devono essere opportunamente segnalati dal produtture il quale, a tal fine, deve indicare il numero di riferimento della domanda presentata nell'ambito del regime di cui al regolamento CEE n. 1765/92, e il numero della/e particella/e interessata/e oggetto della stessa domanda. I lavori di cui sopra si intendono autorizzati ove l'A.I.M.A., entro sette giorni dalla ricezione della domanda in causa, non opponga motivato diniego. L'A.I.M.A., sulla base di dette istanze e con riferimento alle superfici ritirate dalla produzione e risultanti dalle domande di compensazione presentate, effettuera' tempestivamente accurati accertamenti intesi a verificare che i lavori di drenaggio e/o di bonifica dei terreni siano stati eseguiti sugli appezzamenti specificatamente indicati in domanda e destinati a soddisfare l'obbligo del riposo. All'uopo saranno utilizzati tutti gli strumenti di rilevamento disponibili ed efficaci e saranno, altresi', effettuati sopralluoghi aziendali a campione secondo le modalita' di cui al regolamento n. 3887/92. 3. Pratiche agronomiche e tutela dell'ambiente. A) Le superfici ritirate dalla produzione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 1, secondo comma, primo ed ultimo capoverso del regolamento CEE n. 1765/92 nonche' delle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 1541/93, devono, anteriormente al 15 maggio di ogni anno , costituire oggetto di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di lavorazione, quale la fresatura, l'erpicatura o altre operazioni equivalenti. E' ammessa la copertura vegetale con specie da sovescio, fatta eccezione per i prodotti contemplati all'allegato I del regolamento CEE n. 1765/92. Le superfici oggetto di copertura vegetale devono essere arate entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, detto termine e' prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale e' effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili. Nel caso in cui, dopo l'aratura (15 maggio) si ricostituisca una vegetazione spontanea, la relativa copertura vegetale non deve dar luogo al conseguimento di qualsiasi produzione (in grani e/o foraggi) prima del 31 agosto, ne' formare oggetto, fino al 15 gennaio dell'anno successivo, di commercializzazione. Nel caso di riposo delle terre basato sulla non "rotazione", e' ovvio che le date di cui sopra devono intendersi riferite all'intero ciclo di non coltivazione fissato dalla normativa comunitaria in sessanta mesi. Anche in questo ambito, non e' data al produttore interessato la possibilita' di ottenere dalla copertura vegetale produzioni che possono, prima della scadenza dell'ultimo anno dell'obbligo della messa a riposo, essere utilizzate per la coltivazione prima del 31 agosto, ne' dar luogo fino al 15 giugno successivo, a produzione vegetale destinata ad essere commercializzata. B) DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PUNTO A). I produttori, per motivi di ordine fito-sanitario, possono destinare i terreni ritirati dalla produzione alla coltivazione di piante biocide, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la specifica finalita'. Per ragioni di tutela della fauna ornitologica, i produttori interessati possono costituire e mantenere una copertura vegetale fino al 31 luglio di ogni anno. Successivamente a tale data, e comunque non oltre il 31 agosto, il terreno in causa deve costituire oggetto di una delle pratiche agronomiche (fresatura, erpicatura o altre operazioni equivalenti) di cui al precedente punto A). Il produttore deve mantenere i terreni messi a riposo (siano essi basati sul regime della "rotazione" e non) nelle migliori condizioni, nel senso che deve adottare, a prescindere dalle disposizioni previste nella presente circolare, tutte quelle tecniche agronomiche che consentono di conservare l'ordinario stato del terreno in questione. In ogni caso, il produttore interessato e' tenuto, ai fini dei controlli relativi, a segnalare la specifica destinazione dei terreni in questione al momento della presentazione della domanda di compensazione che dovra' essere depositata, a partire dalla prossima campagna, non oltre il 31 marzo di ogni anno in conformita' a quanto disposto dall'art. 6, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 3508/92. Nel nuovo modulo di domanda, che sara' successivamente predisposto e notificato, il produttore dovra' barrare l'apposita casella riservata alle destinazioni dei terreni agli scopi di cui sopra. Nell'ipotesi di parziale o totale inosservanza dell'obbligo delle pratiche agronomiche di cui ai punti A) e B), si applicano le penalita' previste al titolo II, lettera C) della circolare ministeriale n. D/349/93. Le disposizioni di cui al titolo VII della predetta circolare sono integralmente sostituite da quelle oggetto del presente titolo. 4. Utilizzazione delle terre poste a riposo per la produzione di materie prime pluriennali utilizzabili per la fabbricazione nella Comunita' di prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana o animale. Con il regolamento CEE n. 2595/93 del 22 settembre 1993, la Commissione CEE, nell'ambito del regime fondato sulla non "rotazione", ha adottato le disposizioni che regolano l'utilizzazione dei terreni in questione per le materie prime pluriennali destinate esclusivamente a fini diversi da quelli dell'alimentazione umana e/o animale. L'agricoltore, interessato a tal fine, deve, contestualmente alla presentazione della domanda di compensazione, da depositare, come piu' sopra detto, entro il 31 di marzo, impegnarsi per iscritto a destinare i prodotti ottenuti dalla coltivazione di specie di cui all'allegato C, ad esclusiva utilizzazione per fini non alimentari (vedi allegato D). Inoltre, il richiedente deve riempire l'apposita sezione, che sara' istituita nell'ambito del formulario delle domande di compensazione e nella quale saranno contenute richieste di informazioni riguardanti, in particolare, l'identificazione della particella ritirata dalla produzione nell'ambito del regime fondato sulla "non-rotazione", le specie pluriennali coltivate, nonche' la durata del ciclo biologico e produttivo delle specie stesse e la periodicita' prevedibile del relativo raccolto. E' bene, altresi', rilevare che i prodotti derivati dalle materie prime coltivate non possono beneficiare di misure finanziate dal FEOGA - Sezione garanzia, ne' di aiuti comunitari previsti dai precitati regolamenti CEE n. 2078/92 e n. 2080/92. Come precisato nella circolare n. D/349 dell'11 marzo 1993, i contratti stipulati al piu' tardi il 15 maggio 1993, concernenti la coltivazione di materie prime pluriennali su terreni posti a riposo, sono validi nel quadro del presente regime. In caso di inosservanza delle disposizioni contemplate nella presente circolare o di irregolarita' rilevate nel corso dei controlli a livello amministrativo e/o in azienda sono applicabili le sanzioni di cui al regolamento n. 3887/92. 5. Estensione al lino non tessile del regime dei pagamenti compensativi di cui al regolamento CEE n. 1765/92 del Consiglio. In applicazione delle decisioni assunte in sede di approvazione del pacchetto prezzi validi per la campagna di commercializzazione 1993/94, il Consiglio, con regolamento CEE n. 1552/93 del 14 giugno 1993, ha esteso al settore del lino non tessile il regime di compensazione previsto nell'ambito della riforma della P.A.C. dal regolamento CEE n. 1765/92 per taluni seminativi. Le varieta' di lino non tessile ammissibili alla compensazione sono definite all'art. 6- bis, par. 4, e all'art. 17- bis, par. 5, del regolamento CEE n. 1765/92. Con successivo regolamento CEE n. 1860/93 del 12 luglio 1993 la Commissione ha fissato le misure transitorie, per la sola campagna di commercializzazione 1993/94, applicative del richiamato regolamento del Consiglio. Tali misure transitorie prevedono in particolare: - la corresponsione di una compensazione per ettaro coltivato a lino non tessile pari all'importo unitario di 85 ECU moltiplicato per la resa cerealicola regionale fissata dal piano di regionalizzazione, sancendo che per le regioni nelle quali detto piano dovesse prevedere una resa distinta fra il mais e gli altri cereali sara' presa in considerazione soltanto la resa media degli altri cereali; - qualora le superfici ammissibili di uno stesso produttore siano situate in piu' regioni di produzione l'importo della compensazione verra' stabilito in base alla ubicazione di ciascuna superficie oggetto di domanda; - qualora la superficie comunitaria investita a lino non tessile nel 1993 e oggetto di domanda di compensazione dovesse superare i 266.000 ettari, la compensazione dovra' essere ridotta dalla Commissione, non oltre il 15 ottobre 1993, dell'1% per ogni punto percentuale di supero della predetta superficie; - il pagamento compensativo per il lino non tessile non e' assoggettato al sistema delle superfici di base ne' all'obbligo della messa a riposo previsti dalla riforma; - il pagamento della compensazione viene effettuato dall'A.I.M.A. entro gli stessi termini previsti per i cereali, le colture proteiche e le superfici messe a riposo (16 ottobre - 31 dicembre successivi al raccolto); - la non applicabilita' dell'art. 2, paragrafi 5 e 7, dell'art. 8 e dell'art. 10 paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1765/92 nonche' delle disposizioni relative al sistema integrato e di controllo istituito dal regolamento CEE n. 3508/92 del Consiglio. Per poter beneficiare della compensazione i produttori di lino non tessile dovranno: - avere presentato la dichiarazione di semina conformemente a quanto previsto nel precedente regime dall'art. 8 del regolamento CEE n. 1799/76 del 22 luglio 1976 della Commissione; tale dichiarazione e' considerata, a tutti gli effetti, come domanda di aiuto; - avere seminato l'intera superficie in conformita' alle norme localmente riconosciute, garantendo alla coltura condizioni normali di crescita almeno fino all'inizio della fioritura o, comunque, fino alla data del 31 luglio 1993, salvo che non sia gia' intervenuta la raccolta del prodotto nel frattempo giunto a maturazione. Le superfici seminate a lino non tessile su superfici ritirate dalla produzione ai sensi del regolamento CEE n. 334/93 della Commissione non hanno diritto al pagamento compensativo. Rimangono in vigore e pertanto sono applicabili alle superfici seminate nel 1993 le disposizioni recate dall'art. 6, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1860/93, mentre sono sostituite le disposizioni di cui al regolamento CEE n. 569/76 del Consiglio. L'A.I.M.A. avra' cura di verificare, ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto ed al pagamento della relativa compensazione, la sussistenza delle condizioni di ammissibilita' in conformita' di quanto previsto dalla specifica normativa sopra richiamata ed in particolare dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento CEE n. 1860/93, facendo ricorso alle stesse misure di controllo previste dal precedente regime istituito dal regolamento CEE n. 1799/76, e succes- sive integrazioni e modificazioni, nonche' adottando le eventuali ulteriori misure necessarie ai fini di una corretta applicazione del regime in questione (art. 9). La stessa Azienda di Stato provvedera', altresi', ad assicurare con la massima tempestivita' e puntualita' la trasmissione alla Comissione CEE ed alla scrivente amministrazione di tutte le informazioni previste dal regolamento CEE n. 1860/93 ed in particolare dagli articoli 8 e 9. 6. Aiuti ai foraggi essiccati. Come e' noto, in base ai regolamenti CEE n. 1117/78 e n. 1417/78 del Consiglio ed al regolamento CEE n. 1528/78 della Commissione CEE, e' stata prevista l'erogazione di un aiuto alla produzione di foraggi essiccati, il cui importo viene periodicamente determinato dall'Esecutivo comunitario a favore del trasformatore (sia essa impresa agricola o di trasformazione) di prodotti di cui all'allegato E. Le modalita' e le condizioni di erogazione di detto aiuto, contenuto nel precitato regolamento n. 1528/78, sono state oggetto di specifiche disposizioni applicative, sul piano nazionale, con il decreto ministeriale del 22 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del 3 luglio 1982. Nel richiamare la particolare attenzione dei produttori non trasformatori sullo specifico vantaggio accordato in sede comunitaria alle imprese di trasformazione di cui l'agricoltore dovrebbe tener conto in sede di contrattazione, si rileva che taluni prodotti di base, da avviare alla trasformazione (elencati nel precitato allegato E), sono stati, a seguito della riforma della politica agricola comune, inseriti nel contesto del regime di aiuti al reddito di cui al regolamento n. 1765/92. In base all'art. 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2780/92, la corresponsione dell'importo di compensazione puo' essere legittimamente erogato solo a condizione che nessun altra domanda di aiuto sia stata presentata per la stessa superficie e per la medesima campagna di commercializzazione. Pertanto, nella medesima campagna, l'impresa agricola che trasforma il prodotto conseguito in azienda, non puo' beneficiare, contestualmente, dell'aiuto di cui al regolamento n. 1117/78 e della compensazione di cui al precitato regolamento CEE n. 1765/92, con riferimento alla stessa superficie. Conseguentemente, l'agricoltore che cede il proprio prodotto ad un trasformatore, in base ad un contratto stipulato ai sensi dell'art. 7 del regolamento CEE n. 1417/78, modificato dal regolamento CEE n. 1173/87 del 28 aprile 1987, non puo' validamente presentare domanda di compensazione di cui al regolamento CEE n. 1765/92, in quanto, a fronte del prodotto conseguito sulla superficie in causa, il trasformatore beneficia di uno specifico aiuto per tonnellata di materia prima trasformata. Pertanto, al produttore e' data una sola opzione: o dichiarare la superficie investita ad uno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento CEE n. 1765/92 ai fini della corresponsione dell'aiuto al reddito da questo previsto, o cedere il prodotto, senza alcuno incentivo, al trasformatore che, come sopra detto, e' il titolare dell'aiuto alla produzione di foraggi essiccati. E' appena il caso di richiamare l'attenzione dei produttori interessati che, nel caso di cessione all'industria di trasformazione, devono aver cura, nel loro interesse, di prefissare, nell'ambito del contratto di coltivazione, un prezzo di vendita che tenga conto del beneficio accordato dalla Comunita' ai trasformatori. Ai fini del rispetto delle disposizioni sopra richiamate e dei relativi controlli, l'A.I.M.A. avra' cura di istituire apposito schedario delle imprese agricole che, coltivando uno o piu' prodotti di cui all'allegato E della presente circolare, hanno presentato domanda di compensazione nell'ambito del regime di cui al regolamento CEE n. 1765/92. Altrettanto dovra' esser fatto per quanto concerne le domande di aiuto presentate dai trasformatori nell'ambito del regolamento CEE n. 1117/78. Cio' in relazione alla necessita' di organizzare un sistema di controllo incrociato delle domande pervenute nell'ambito dei due regimi sopra richiamati. E' bene precisare che: - nel caso di un'impresa agricola trasformatrice, che chiede l'erogazione della compensazione al reddito di cui al regolamento CEE n. 1765/92 e/o utilizza le stesse superfici ai fini dei premi di cui al regolamento CEE n. 2066/92, nonche' dell'aiuto specifico alla produzione di foraggi essiccati, si applica la disposizione secondo la quale nessun aiuto e' concesso; - nel caso in cui il produttore non trasformatore chiede la compensazione prevista dal regolamento CEE n. 1765/92 e/o utilizza le stesse superfici ai fini dei premi di cui al regolamento CEE n. 2066/92, relativamente a quelle su cui e' stato ottenuto e ceduto il prodotto al trasformatore, in base ad un contratto previsto dall'art. 7 del regolamento CEE n. 1417/78 modificato dal regolamento CEE n. 1173/87 del 28 aprile 1987, e quest'ultimo presenta domanda di aiuto per i foraggi essiccati, si procede alla corresponsione del solo aiuto a favore dell'impresa di trasformazione. Per consentire la migliore e tempestiva organizzazione del servizio di controllo, il trasformatore, sia esso impresa agricola o di trasformazione, e' tenuto a presentare all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - entro il 30 settembre di ogni anno (per la campagna in corso va presentato entro il 15 ottobre 1993), il piano di utilizzo delle superfici investite a produzioni di foraggere per la trasformazione, secondo lo schema riportato all'allegato F della presente circolare. Nel caso di contratto stipulato dopo tale data, il trasformatore e' tenuto ad inviare tempestivamente (entro dieci giorni dalla stipula) il suddetto piano di utilizzo delle superfici foraggere (allegato F) all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma, al fine di consentire una verifica incrociata con i dati delle dichiarazioni rese dai produttori ai sensi del regolamento CEE n. 1765/92. Resta inteso che non sara' riconosciuto alcun aiuto in favore del trasformatore relativamente al prodotto ottenuto sulla superficie risultante dal contratto, in ordine alla quale sia stata percepita dall'agricoltore la compensazione prevista dal regolamento CEE n. 1765/92. Per quanto concerne i prodotti, di cui alla lettera C dell'allegato E, destinati alla trasformazione in fieni macinati, l'impresa di trasformazione, nel caso abbia stipulato il contratto per quantita', deve inviarne copia dello stesso anche all'A.I.M.A. contestualmente alla presentazione del richiamato contratto all'organo regionale di controllo. Nel caso, invece, che il trasformatore di fieni (fieni macinati) stipuli un contratto per superifici, lo stesso e' tenuto a presentare, secondo le modalita' ed i termini previsti per i disidratati, il piano di utilizzo delle superfici foraggere, secondo lo schema riportato all'allegato F della presente circolare. Salvo quanto sopra precisato, restano applicabili le disposizioni nazionali concernenti termini, condizioni e modalita' da rispettare ai fini dell'acquisizione del diritto all'aiuto comunitario della produzione dei foraggi essiccati (decreto ministeriale del 22 giugno 1982). Cio' premesso, si precisa che la Commissione CEE ha recentemente dichiarato, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1993/94 ed a titolo derogatorio, la compatibilita' in taluni casi tra la compensazione prevista nel regime di cui al regolamento CEE n. 1765/92 e l'aiuto ai foraggi essiccati riferito al prodotto conseguito sulla medesima superficie ed erogato nell'ambito del regolamento CEE n. 1117/78. In questa ultima ipotesi, la compatibilita' e' riconosciuta nelle sottoelencate fattispecie: 1) la materia prima sia stata ottenuta da una coltura consociata con un cereale autunno-vernino; 2) la materia prima sia stata ottenuta da una coltura intercalare estiva effettuata su una superficie ritenuta ammissibile alla compensazione di cui al regolamento CEE n. 1765/92. In ambedue i casi si deve trattare di materia raccolta anteriormente al 15 dicembre 1993. Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti nella materia. Si pregano gli assessorati, gli uffici e le organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alla presente circolare. Il Ministro: DIANA